Cassazione Civile, Ordinanza n. 02558/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatori)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per lavori eseguiti in favore di due privati. La società appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo fatturato; i destinatari proponevano opposizione deducendo che il saldo non fosse dovuto perché i lavori non si erano conclusi correttamente, con vizi e difetti dell'opera e mancata consegna perfetta. In primo grado l'opposizione veniva respinta e veniva dichiarata la competenza arbitrale sulle domande riconvenzionali dei privati in forza di una clausola compromissoria. In appello i privati insistevano, tra l'altro, sulla vessatorietà delle clausole contrattuali che derogavano alla competenza del giudice ordinario e devolvevano le controversie ad arbitri, sulla loro qualificazione come consumatori, sulla tardività/inammissibilità di alcune eccezioni della controparte, sulla mancata motivazione circa l'ammissione dei vizi da parte dell'appaltatrice e sul difetto di legittimazione passiva di una delle parti ingiunte. In cassazione il primo motivo censurava la violazione degli artt. 33 e 34 del codice del consumo, degli artt. 1341 e 1342 c.c. e dell'art. 633 c.p.c., sostenendo che le clausole di foro esclusivo e arbitrato fossero vessatorie e non validamente opponibili al consumatore, oltre a contestare la liquidità ed esigibilità del credito ingiunto; il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo relativo al riconoscimento dei vizi e difetti e alla conseguente inefficacia delle clausole contrattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata ritenuta errata perché la Corte d'appello non aveva verificato la possibile natura vessatoria delle clausole contrattuali né l'eventuale specifica trattativa individuale su di esse, profili rilevanti nel rapporto professionista-consumatore.
Norme richiamate
art. 33 d.lgs. n. 206/2005
Le clausole che determinano un significativo squilibrio a danno del consumatore, tra cui quelle che prevedono deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria o limitazioni delle eccezioni, sono presumibilmente vessatorie salvo prova contraria.
art. 34 d.lgs. n. 206/2005
La validità della clausola nei contratti del consumatore richiede, per le clausole vessatorie, non solo la specifica approvazione per iscritto ma anche la prova di una trattativa individuale, il cui onere grava sul professionista.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'esistenza di una trattativa individuale e quindi la non vessatorietà della clausola incombe sul professionista che intenda avvalersene.
art. 1341 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'efficacia delle clausole predisposte unilateralmente e per sostenere che la sola doppia sottoscrizione non basti a superarne il carattere vessatorio nel rapporto con il consumatore.
art. 1342 c.c.
Richiamato in relazione all'adesione a condizioni generali di contratto allegate al testo principale, non idonee di per sé a escludere il controllo sulla vessatorietà.
art. 633 c.p.c.
Richiamato per contestare la concedibilità del decreto ingiuntivo, assumendo che il credito non fosse liquido ed esigibile in presenza di vizi e difformità dell'opera.
art. 1462 c.c.
Richiamato nella motivazione della sentenza impugnata come norma che non impediva l'azione monitoria per il pagamento del prezzo nei limiti della clausola contrattuale invocata.
artt. 806 e seguenti c.p.c.
Richiamati per indicare il deferimento ad arbitri delle controversie contrattuali previste dalla clausola compromissoria.
art. 166 c.p.c.
Richiamato in relazione alla tempestività della costituzione dell'opposta, computando il termine di 20 giorni prima dell'udienza senza includere il dies a quo.
Massime di principio
- Nei contratti tra professionista e consumatore, le clausole che derogano alla competenza del giudice ordinario o devolvono le controversie ad arbitri possono essere vessatorie e non sono efficaci solo perché sottoscritte, occorrendo anche la verifica della trattativa individuale sulla specifica clausola.
- La specifica trattativa individuale sulla clausola vessatoria costituisce un antecedente logico e l'onere della sua prova grava sul professionista che intenda far valere la clausola.
- Quando una controversia riguarda un rapporto qualificabile come professionista-consumatore, il giudice deve scrutinare d'ufficio la possibile vessatorietà delle clausole che incidono su competenza, eccezioni e tutela processuale del consumatore.
- La presenza di contestazioni su vizi e difetti dell'opera non esclude di per sé l'azione monitoria per il prezzo, ma impone di verificare la validità ed efficacia delle clausole contrattuali che regolano foro competente e arbitrato nel quadro della disciplina consumeristica.
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