Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 42028/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di rivendicazione immobiliare: in primo grado il tribunale aveva accolto la domanda di accertamento della proprietà di un fondo e condannato il convenuto al rilascio, rigettando le riconvenzionali; in appello la domanda è stata invece respinta per difetto di prova del diritto di proprietà. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c. e 329, 327 e 346 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente valorizzato le deposizioni testimoniali di primo grado su questioni sul possesso del fondo che sarebbero state coperte da giudicato interno, e che avrebbe dovuto tenere conto del preteso giudicato penale. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 832 e 948 c.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse negato la prova della proprietà nonostante i titoli prodotti: una successione ereditaria, un testamento pubblico, ulteriori successioni e un atto di divisione, oltre ai riferimenti catastali e alla mancata contestazione dell'identità del bene; ha anche sostenuto che la domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto avrebbe dovuto attenuare il rigore della probatio diabolica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice d'appello poteva legittimamente utilizzare tutte le risultanze istruttorie acquisite, in base al principio di acquisizione, ai fini della verifica dell'onere probatorio del rivendicante; ha inoltre escluso che vi fosse un giudicato interno sui fatti di possesso e ha osservato che il preteso giudicato penale non vincolava il giudice civile, tanto più che il processo penale si era concluso con estinzione del reato per prescrizione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che nell'azione di rivendicazione l'attore deve provare la proprietà anche risalendo ai propri danti causa e fino all'acquisto a titolo originario, mentre non bastano documenti amministrativi o catastali né la mancata contestazione del convenuto; ha anche precisato che la sola domanda di usucapione del convenuto non attenua automaticamente l'onere probatorio del rivendicante, salvo ipotesi specifiche non ricorrenti, come il riconoscimento che il possesso del convenuto sia iniziato dopo il titolo dell'attore o da un unico dante causa. Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e rigettato, la Corte ha dato atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse un giudicato idoneo a precludere la valutazione delle prove.

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di acquiescenza e devoluzione in appello; la Corte non ha ravvisato preclusioni sul punto.

  • art. 327 c.p.c.

    Citatato dal ricorrente nel quadro delle preclusioni processuali; non ha avuto rilievo decisivo nella motivazione di accoglimento del motivo.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la preclusione di domande/ eccezioni non riproposte; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione delle prove da parte del giudice d'appello.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    Indicazione del vizio denunciato per entrambi i motivi: violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 75, comma 3 c.p.p.

    Richiamato per evidenziare che solo in limitate ipotesi il processo civile è sospeso per la pendenza di quello penale.

  • art. 832 c.c.

    Norma sulla proprietà invocata dal ricorrente; la Corte ha ribadito che il diritto di proprietà va provato dall'attore in rivendica secondo il rigoroso onere probatorio.

  • art. 948 c.c.

    Norma sull'azione di rivendicazione: l'attore deve dimostrare la proprietà del bene rivendicato con prova completa e, se necessario, risalente ai danti causa.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Invocato per denunciare pretesa carenza motivazionale; la Corte non ha ravvisato un vizio decisivo della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato perché il ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato rigettato, con conseguente obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicata al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione di rivendicazione il proprietario che agisce deve fornire la prova piena del proprio diritto, anche risalendo ai propri danti causa e, se necessario, fino all'acquisto a titolo originario del bene; non sono sufficienti documenti amministrativi o catastali né la sola mancata contestazione del convenuto.
  • Il convenuto in rivendica non ha un onere probatorio positivo della legittimità del proprio possesso: vale il principio possideo quia possideo, salvo che ricorrano specifiche circostanze che consentano di attenuare il rigore della prova gravante sull'attore.
  • La proposizione di una domanda o eccezione di usucapione da parte del convenuto non attenua automaticamente la probatio diabolica dell'attore in rivendicazione; l'alleggerimento opera solo in ipotesi particolari, come quando il convenuto riconosca un possesso iniziato dopo il titolo dell'attore o da un unico dante causa.
  • Nel processo civile il giudice può utilizzare tutte le risultanze istruttorie acquisite, indipendentemente da quale parte le abbia prodotte, in base al principio di acquisizione.
  • Il giudice civile non è vincolato dal giudicato penale se non nei casi espressamente previsti dalla legge e deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile.

Come è indicizzato

MateriePossessoProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.