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Sentenza

Sentenza del 16/02/2017 n. 657 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Procedimento notificatorio - Momentanea assenza del destinatario - Decorrenza del dies "de quo" - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la determinazione del momento dal quale decorre il termine per proporre ricorso quando la notificazione non può essere perfezionata per la momentanea assenza del destinatario. In base alla disciplina applicabile, dopo il deposito dell'atto presso l'ufficio competente viene inviata al destinatario la comunicazione di avvenuto deposito. Il ricorso deve essere introdotto decorsi dieci giorni da tale comunicazione, senza che assuma rilievo la data in cui il destinatario ritira materialmente l'atto.

La decisione

È stato affermato che il procedimento notificatorio si articola in fasi autonome, ciascuna idonea a produrre specifici effetti giuridici. Ai fini della decorrenza del termine processuale rileva la comunicazione di avvenuto deposito e il decorso dei dieci giorni previsti dalla legge, non il successivo momento dell'effettivo ritiro dell'atto. Il testo non indica espressamente l'esito formale del giudizio né quale parte sia stata dichiarata vincitrice.

Norme richiamate

  • Art. 8 della legge n. 890/1992

    La norma disciplina il procedimento di notificazione a mezzo posta nei casi di mancata consegna per assenza del destinatario e collega gli effetti della notificazione al deposito dell'atto e alla comunicazione del suo avvenuto deposito, con decorrenza del termine dopo dieci giorni.

  • Cassazione civile, sentenza n. 26088/2015

    Il principio richiamato è che la notificazione si perfeziona attraverso fasi successive e che, ai fini della decorrenza dei termini processuali, è irrilevante la data di effettivo ritiro dell'atto quando siano già maturati gli effetti conseguenti alla comunicazione di avvenuto deposito.

Massime di principio

  • In caso di assenza temporanea del destinatario, il termine processuale può decorrere dalla comunicazione di avvenuto deposito e dal successivo decorso del periodo previsto dalla legge, anche se l'atto viene ritirato più tardi.
  • La data di effettiva conoscenza o di ritiro materiale dell'atto non coincide necessariamente con la data di perfezionamento della notificazione.
  • Per calcolare correttamente il termine occorre individuare la fase notificatoria prevista dalla norma applicabile e non fare affidamento esclusivamente sulla data in cui il destinatario ha preso possesso dell'atto.
  • È opportuno conservare la documentazione relativa alla comunicazione di avvenuto deposito e verificare il computo dei dieci giorni, poiché il mancato rispetto del termine può incidere sull'ammissibilità o sulla tempestività del ricorso.

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