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Sentenza

Sentenza n. 11118/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018; - degli atti attuativi, seppur vincolati, emanati dalle Regioni e Province Autonome.

Giustizia amministrativa202307378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali, accordo Stato-Regioni, circolare ministeriale e atti regionali applicativi relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, certificativo del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli ulteriori atti presupposti e applicativi, compresi i provvedimenti regionali di recupero delle somme. Sono state dedotte censure di illegittimità costituzionale e incompatibilità con i principi dell’Unione europea, con particolare riferimento alla ragionevolezza e proporzionalità del payback, alla riserva di legge, all’irretroattività, alla tutela dell’affidamento, alla certezza delle tempistiche, alla concorrenza e alla disciplina dei contratti pubblici. Sono stati inoltre denunciati difetto di istruttoria e di motivazione nella determinazione dello scostamento e delle quote di ripiano, nonché l’erroneità dei criteri contabili, incluso il computo del fatturato al lordo dell’IVA e dei costi relativi ai servizi accessori. Con riguardo agli atti regionali applicativi, è stata contestata la richiesta delle somme individuate a carico dell’impresa.

La decisione

Il TAR ha respinto le censure rivolte agli atti ministeriali e agli atti presupposti. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 e precedenti conformi della stessa Sezione, ha ritenuto il payback per gli anni 2015-2018 ragionevole e proporzionato, quale contributo solidaristico volto al bilanciamento tra tutela della salute e sostenibilità della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., poiché la disciplina individua soggetti, oggetto, misura e procedura dell’obbligo; ha negato la retroattività lesiva e la violazione dell’affidamento, rilevando che il tetto nazionale del 4,4% era noto dal 2014 e che l’obbligo di ripiano era conoscibile dal 2015. Ha escluso anche l’incompatibilità con il diritto dell’Unione europea e con i principi di concorrenza e trasparenza, poiché il payback opera esternamente sui rapporti patrimoniali complessivi delle imprese, senza modificare i singoli contratti né l’esito delle gare. Non è stata ritenuta provata una compressione dei margini tale da rendere non remunerative le offerte e non sono stati ravvisati i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Sono state ritenute infondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione: i decreti ministeriali hanno fissato criteri uniformi e ragionevoli, l’onere della corretta contabilizzazione dei servizi accessori grava sulle imprese e il riferimento al fatturato lordo IVA è coerente con il costo sostenuto dal SSN. Quanto agli atti regionali di individuazione delle imprese e degli importi, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che si tratti di attività vincolata e tecnico-contabile, priva di discrezionalità, dalla quale deriva un rapporto obbligatorio patrimoniale relativo a un diritto soggettivo. La controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con dichiarazione di difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda sugli atti regionali applicativi. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del tetto di spesa per dispositivi medici e del meccanismo di ripiano del relativo superamento.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto non violata la riserva di legge, poiché la disciplina del payback individua soggetti, oggetto, misura e procedura dell’obbligo.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la motivazione mediante richiamo a precedenti della stessa Sezione aventi oggetto il medesimo meccanismo di payback.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018 è compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività e tutela dell’affidamento quando l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano fosse conoscibile dagli operatori anteriormente alla sua concreta applicazione.
  • Il payback sui dispositivi medici costituisce un contributo solidaristico e non viola la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. quando la disciplina primaria individua i soggetti obbligati, il presupposto, la misura e la procedura dell’obbligazione.
  • Il payback opera esternamente rispetto ai singoli contratti pubblici di fornitura e, in assenza di prova concreta della non remuneratività delle offerte o dell’azzeramento dei margini di utile, non determina di per sé una violazione dei principi europei di concorrenza, trasparenza o proporzionalità.
  • La quantificazione regionale delle somme dovute a titolo di payback, quando consiste nella mera applicazione vincolata di dati contabili, criteri normativi e operazioni matematiche predeterminate, incide su un rapporto obbligatorio patrimoniale relativo a diritti soggettivi ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La contestazione degli atti regionali applicativi del payback può essere riassunta davanti al giudice ordinario dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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