Sentenza n. 11118/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018; - degli atti attuativi, seppur vincolati, emanati dalle Regioni e Province Autonome.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, accordo Stato-Regioni, circolare ministeriale e atti regionali applicativi relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, certificativo del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli ulteriori atti presupposti e applicativi, compresi i provvedimenti regionali di recupero delle somme. Sono state dedotte censure di illegittimità costituzionale e incompatibilità con i principi dell’Unione europea, con particolare riferimento alla ragionevolezza e proporzionalità del payback, alla riserva di legge, all’irretroattività, alla tutela dell’affidamento, alla certezza delle tempistiche, alla concorrenza e alla disciplina dei contratti pubblici. Sono stati inoltre denunciati difetto di istruttoria e di motivazione nella determinazione dello scostamento e delle quote di ripiano, nonché l’erroneità dei criteri contabili, incluso il computo del fatturato al lordo dell’IVA e dei costi relativi ai servizi accessori. Con riguardo agli atti regionali applicativi, è stata contestata la richiesta delle somme individuate a carico dell’impresa.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure rivolte agli atti ministeriali e agli atti presupposti. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 e precedenti conformi della stessa Sezione, ha ritenuto il payback per gli anni 2015-2018 ragionevole e proporzionato, quale contributo solidaristico volto al bilanciamento tra tutela della salute e sostenibilità della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., poiché la disciplina individua soggetti, oggetto, misura e procedura dell’obbligo; ha negato la retroattività lesiva e la violazione dell’affidamento, rilevando che il tetto nazionale del 4,4% era noto dal 2014 e che l’obbligo di ripiano era conoscibile dal 2015. Ha escluso anche l’incompatibilità con il diritto dell’Unione europea e con i principi di concorrenza e trasparenza, poiché il payback opera esternamente sui rapporti patrimoniali complessivi delle imprese, senza modificare i singoli contratti né l’esito delle gare. Non è stata ritenuta provata una compressione dei margini tale da rendere non remunerative le offerte e non sono stati ravvisati i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Sono state ritenute infondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione: i decreti ministeriali hanno fissato criteri uniformi e ragionevoli, l’onere della corretta contabilizzazione dei servizi accessori grava sulle imprese e il riferimento al fatturato lordo IVA è coerente con il costo sostenuto dal SSN. Quanto agli atti regionali di individuazione delle imprese e degli importi, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che si tratti di attività vincolata e tecnico-contabile, priva di discrezionalità, dalla quale deriva un rapporto obbligatorio patrimoniale relativo a un diritto soggettivo. La controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con dichiarazione di difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda sugli atti regionali applicativi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa del tetto di spesa per dispositivi medici e del meccanismo di ripiano del relativo superamento.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto non violata la riserva di legge, poiché la disciplina del payback individua soggetti, oggetto, misura e procedura dell’obbligo.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 74 c.p.a.
Consente la motivazione mediante richiamo a precedenti della stessa Sezione aventi oggetto il medesimo meccanismo di payback.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018 è compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività e tutela dell’affidamento quando l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano fosse conoscibile dagli operatori anteriormente alla sua concreta applicazione.
- Il payback sui dispositivi medici costituisce un contributo solidaristico e non viola la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. quando la disciplina primaria individua i soggetti obbligati, il presupposto, la misura e la procedura dell’obbligazione.
- Il payback opera esternamente rispetto ai singoli contratti pubblici di fornitura e, in assenza di prova concreta della non remuneratività delle offerte o dell’azzeramento dei margini di utile, non determina di per sé una violazione dei principi europei di concorrenza, trasparenza o proporzionalità.
- La quantificazione regionale delle somme dovute a titolo di payback, quando consiste nella mera applicazione vincolata di dati contabili, criteri normativi e operazioni matematiche predeterminate, incide su un rapporto obbligatorio patrimoniale relativo a diritti soggettivi ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La contestazione degli atti regionali applicativi del payback può essere riassunta davanti al giudice ordinario dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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