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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5074/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vendita di unità immobiliare con gravi difetti di isolamento acustico. I compratori (Miani e Fiotta) agivano contro l'appaltatrice Salvi per l'eliminazione dei vizi o, in alternativa, per il risarcimento del costo dei lavori e del deprezzamento del bene, nonché per i canoni di locazione sostenuti per il trasferimento. Salvi eccepiva decadenza/prescrizione e contestava l'applicabilità dei parametri del d.P.C.m. 5 dicembre 1997; chiamava in causa il committente e il progettista (Bontempi). In primo grado il Tribunale condannava Salvi al risarcimento (e parzialmente Bontempi in manleva). La Corte d'appello riduceva l'importo riconosciuto ma confermava la responsabilità dell'appaltatrice e il nesso di causalità tra difetti e spese di locazione. Salvi e Bontempi proponevano ricorso per cassazione contestando, tra l'altro, la qualificazione della intollerabilità dei rumori, la quantificazione del danno e la rilevanza della prova testimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha confermato che le misurazioni tecniche hanno evidenziato il superamento dei limiti del d.P.C.m. 5 dicembre 1997 e che tale superamento integra, di per sé, la non normale tollerabilità delle immissioni ai sensi dell'art. 844 c.c.; ha altresì ritenuto provato il nesso causale tra i difetti di isolamento e la necessità di locare un altro appartamento (conseguente spesa per canoni) sulla base della consulenza tecnica e della deposizione del teste Maianti. Ha respinto le doglianze su riduzione del risarcimento in ragione della minore superficie interessata e sull'inammissibilità della prova testimoniale. Ha condannato ricorrente principale e incidentale al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 844 c.c.

    Il superamento dei limiti acustici stabiliti dalla normativa speciale integra la non normale tollerabilità delle immissioni acustiche e, quindi, la illiceità civilistica ai sensi dell'art. 844 c.c.; il giudizio sulla tollerabilità va formulato considerando la condizione dei luoghi.

  • d.P.C.m. 5 dicembre 1997

    I parametri tecnici fissati dal decreto sono idonei a definire i requisiti acustici passivi degli edifici; il superamento delle soglie sancite dal decreto è elemento decisivo per ritenere l'intollerabilità delle immissioni acustiche nell'abitazione.

  • legge n. 447/1995, art. 3, comma 1, lett. e)

    legge n. 447/1995, art. 3, primo comma, lett. e)

    Attribuisce allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e delle sorgenti sonore, giustificando il rinvio al d.P.C.m. per i limiti da rispettare nelle costruzioni.

  • art. 11 legge n. 88/2009

    La Corte ha rilevato che l'eccezione relativa alla disciplina limitativa di responsabilità prevista dall'art. 11 era stata abbandonata o in ogni caso non poteva prevalere rispetto all'accertamento tecnico sulla fattispecie.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per il principio di causalità giuridica: la locazione di altro immobile è stata ritenuta una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito quando sussiste il nesso causale.

  • art. 1669, 2043, 2697 c.c.

    Norme richiamate relative alla responsabilità dell'appaltatore per vizi delle opere (art. 1669), alla responsabilità aquiliana (art. 2043) e all'onere della prova (art. 2697); la Corte ha ritenuto sussistenti responsabilità e onere probatorio assolto dalla parte danneggiata con consulenza tecnica e testimonianza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    Richiamato in ordine all'inammissibilità della doglianza per omesso esame di fatto decisivo quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado e non siano indicate differenze rilevanti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2727, 2729 c.c.

    Norme processuali e di prova invocate in relazione alla rilevanza della testimonianza; la Corte ha ritenuto la deposizione del teste Maianti valida e utilizzabile, non essendo tratteggiata come mera relata.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Previsione sull'eventuale versamento di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto sussisterne i presupposti formali.

Massime di principio

  • Il superamento delle soglie tecniche previste da un d.P.C.m. (es. 5 dicembre 1997) costituisce, di per sé, elemento decisivo ai fini della prova che le immissioni acustiche non sono normalmente tollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c.
  • In caso di difetti di isolamento acustico accertati tecnicamente, il danno può essere valutato sull'unitarietà dell'immobile (non necessariamente vano per vano), e può giustificare la liquidazione di spese per locazione temporanea se sussiste il nesso causale probatorio.
  • La responsabilità dell'appaltatore (e, in manleva, del progettista/direttore lavori) può essere riconosciuta quando le regole del 'buon costruire' e le norme tecniche (UNI, prescrizioni progettuali) non siano state rispettate, specie se ciò ha determinato omissioni costruttive evidenti (es. mancata posa di materassino fonoassorbente).
  • I parametri e i requisiti acustici stabiliti dallo Stato tramite decreto possono trovare applicazione anche se non esplicitamente recepiti in regolamenti comunali, in base alla delega normativa (legge n. 447/1995).
  • La prova per il risarcimento di spese conseguenti (es. canoni di locazione) può fondarsi su consulenza tecnica d'ufficio e su testimonianze dirette riguardanti le conseguenze dei rumori (es. disturbo a minore), purché la motivazione del giudice del merito sia congrua e non contraddittoria.
  • Eccezioni di decadenza o prescrizione e questioni probatorie devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito; la Corte di legittimità limita il sindacato sulle valutazioni probatorie proprie del giudice di merito se adeguatamente motivate.

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