Cassazione Civile, Sentenza n. 5074/2024 del 26/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Vendita di unità immobiliare con gravi difetti di isolamento acustico. I compratori (Miani e Fiotta) agivano contro l'appaltatrice Salvi per l'eliminazione dei vizi o, in alternativa, per il risarcimento del costo dei lavori e del deprezzamento del bene, nonché per i canoni di locazione sostenuti per il trasferimento. Salvi eccepiva decadenza/prescrizione e contestava l'applicabilità dei parametri del d.P.C.m. 5 dicembre 1997; chiamava in causa il committente e il progettista (Bontempi). In primo grado il Tribunale condannava Salvi al risarcimento (e parzialmente Bontempi in manleva). La Corte d'appello riduceva l'importo riconosciuto ma confermava la responsabilità dell'appaltatrice e il nesso di causalità tra difetti e spese di locazione. Salvi e Bontempi proponevano ricorso per cassazione contestando, tra l'altro, la qualificazione della intollerabilità dei rumori, la quantificazione del danno e la rilevanza della prova testimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha confermato che le misurazioni tecniche hanno evidenziato il superamento dei limiti del d.P.C.m. 5 dicembre 1997 e che tale superamento integra, di per sé, la non normale tollerabilità delle immissioni ai sensi dell'art. 844 c.c.; ha altresì ritenuto provato il nesso causale tra i difetti di isolamento e la necessità di locare un altro appartamento (conseguente spesa per canoni) sulla base della consulenza tecnica e della deposizione del teste Maianti. Ha respinto le doglianze su riduzione del risarcimento in ragione della minore superficie interessata e sull'inammissibilità della prova testimoniale. Ha condannato ricorrente principale e incidentale al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 844 c.c.
Il superamento dei limiti acustici stabiliti dalla normativa speciale integra la non normale tollerabilità delle immissioni acustiche e, quindi, la illiceità civilistica ai sensi dell'art. 844 c.c.; il giudizio sulla tollerabilità va formulato considerando la condizione dei luoghi.
d.P.C.m. 5 dicembre 1997
I parametri tecnici fissati dal decreto sono idonei a definire i requisiti acustici passivi degli edifici; il superamento delle soglie sancite dal decreto è elemento decisivo per ritenere l'intollerabilità delle immissioni acustiche nell'abitazione.
legge n. 447/1995, art. 3, comma 1, lett. e)
legge n. 447/1995, art. 3, primo comma, lett. e)
Attribuisce allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e delle sorgenti sonore, giustificando il rinvio al d.P.C.m. per i limiti da rispettare nelle costruzioni.
art. 11 legge n. 88/2009
La Corte ha rilevato che l'eccezione relativa alla disciplina limitativa di responsabilità prevista dall'art. 11 era stata abbandonata o in ogni caso non poteva prevalere rispetto all'accertamento tecnico sulla fattispecie.
art. 1223 c.c.
Richiamato per il principio di causalità giuridica: la locazione di altro immobile è stata ritenuta una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito quando sussiste il nesso causale.
art. 1669, 2043, 2697 c.c.
Norme richiamate relative alla responsabilità dell'appaltatore per vizi delle opere (art. 1669), alla responsabilità aquiliana (art. 2043) e all'onere della prova (art. 2697); la Corte ha ritenuto sussistenti responsabilità e onere probatorio assolto dalla parte danneggiata con consulenza tecnica e testimonianza.
art. 348-ter c.p.c.
art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
Richiamato in ordine all'inammissibilità della doglianza per omesso esame di fatto decisivo quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado e non siano indicate differenze rilevanti.
artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2727, 2729 c.c.
Norme processuali e di prova invocate in relazione alla rilevanza della testimonianza; la Corte ha ritenuto la deposizione del teste Maianti valida e utilizzabile, non essendo tratteggiata come mera relata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Previsione sull'eventuale versamento di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto sussisterne i presupposti formali.
Massime di principio
- Il superamento delle soglie tecniche previste da un d.P.C.m. (es. 5 dicembre 1997) costituisce, di per sé, elemento decisivo ai fini della prova che le immissioni acustiche non sono normalmente tollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c.
- In caso di difetti di isolamento acustico accertati tecnicamente, il danno può essere valutato sull'unitarietà dell'immobile (non necessariamente vano per vano), e può giustificare la liquidazione di spese per locazione temporanea se sussiste il nesso causale probatorio.
- La responsabilità dell'appaltatore (e, in manleva, del progettista/direttore lavori) può essere riconosciuta quando le regole del 'buon costruire' e le norme tecniche (UNI, prescrizioni progettuali) non siano state rispettate, specie se ciò ha determinato omissioni costruttive evidenti (es. mancata posa di materassino fonoassorbente).
- I parametri e i requisiti acustici stabiliti dallo Stato tramite decreto possono trovare applicazione anche se non esplicitamente recepiti in regolamenti comunali, in base alla delega normativa (legge n. 447/1995).
- La prova per il risarcimento di spese conseguenti (es. canoni di locazione) può fondarsi su consulenza tecnica d'ufficio e su testimonianze dirette riguardanti le conseguenze dei rumori (es. disturbo a minore), purché la motivazione del giudice del merito sia congrua e non contraddittoria.
- Eccezioni di decadenza o prescrizione e questioni probatorie devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito; la Corte di legittimità limita il sindacato sulle valutazioni probatorie proprie del giudice di merito se adeguatamente motivate.
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