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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3500/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per molteplici censure: vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (art. 192 c.p.p.), travisamento delle intercettazioni e delle prove, errata individuazione dell'epoca del reato e dell'aggravante ex art. 112 c.p., insufficiente qualificazione della natura delle scommesse (art. 4 L. 401/1989), erronea applicazione delle norme sulla prescrizione (art. 157 c.p. e successive modifiche), mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 133 c.p.), omissione di valutazione del vincolo di continuazione rispetto a precedenti condanne definitive, e questioni relative alla commisurazione della pena e all'applicabilità dell'aggravante di cui alla L. 203/1991 (metodo mafioso e finalità di agevolazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha in gran parte dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e ha confermato le valutazioni di merito ritenute fondate, salvo tre eccezioni parziali: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, limitatamente alla questione della riconoscibilità della continuazione tra reati, nei confronti di Caterino Giuseppe e Nobis Salvatore (omessa pronuncia della Corte territoriale su tale richiesta), e ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Petrillo Lorenzo limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (mancata adeguata risposta al motivo di appello su tale punto). I ricorsi proposti nell'interesse di Aragosa Tommaso, Pagano Pasquale Gianluca, Iorio Luigi, Barone Michele e Natale Carmine sono stati dichiarati inammissibili; a carico di questi ricorrenti è stata disposta la condanna alle spese processuali e, per l'inammissibilità, il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Nel complesso la Corte ha ritenuto valide le valutazioni su attendibilità dei collaboratori, le intercettazioni e la qualificazione dei fatti, rigettando gran parte delle doglianze; per le censure accolte è disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo esame limitato ai profili indicati.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiesta di riscontri per le dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ha ritenuto ammissibili riscontri anche fra più chiamate in correità e con le intercettazioni, valutando congiuntamente motivazioni di primo e secondo grado (principio della doppia conforme).

  • art. 157 cod. pen.

    Usata per il calcolo della prescrizione: la Corte ha applicato la disciplina più favorevole all'imputato secondo l'art. 2 c.p., valutando i termini previgenti quando risultavano più favorevoli e tenendo conto dei periodi di sospensione correttamente documentati.

  • L. 401/1989, art. 4

    Riguarda l'esercizio abusivo dell'organizzazione delle scommesse; la Corte ha ritenuto che, alla luce del contesto probatorio e del ruolo degli esponenti del sodalizio, fosse sufficiente la ricostruzione fattuale e i contatti con vertici del sodalizio per qualificare l'attività come illecito rilevante.

  • L. 203/1991, art. 7

    Aggravante per l'uso del metodo mafioso o per agevolare l'associazione: la Corte ha confermato che il metodo mafioso può anche manifestarsi in forme 'silenti' di intimidazione e che la finalità di agevolare l'organizzazione può essere desunta dal contesto e dal coinvolgimento di esponenti apicali.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione: la Corte ha ritenuto che, in contesti dominati da organizzazioni mafiose, l'elemento intimidatorio possa essere implicito e che le intercettazioni e il contesto possano legittimamente comprovare il reato.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione mafiosa: la Corte ha distinto la partecipazione all'associazione dai reati autonomi (es. estorsione) e ha respinto censure che chiedevano di assorbire fatti autonomi nel metro della partecipazione associativa quando questi erano contestati come reati distinti.

  • art. 112 cod. pen.

    Riguarda aggravanti previste dal codice: la Corte ha ritenuto che il decreto di rinvio e la descrizione separata delle imputazioni consentivano di comprendere l'aggravante contestata e che la difesa non aveva fornito elementi fattuali tali da rendere censurabile la descrizione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti/generiche: la Corte ha ritenuto non viziata la valutazione negativa delle attenuanti generiche quando fondata su gravità dei fatti e precedenti penalità dell'imputato.

  • art. 56 cod. pen.

    Regola la continuazione o il concorso di reati ai fini della diminuzione: la Corte ha richiamato l'uso di tale norma nella commisurazione della pena quando pertinente (es. forme tentate).

  • art. 8 L. 203/1991

    Circostanza attenuante speciale per la collaborazione: la Corte ha confermato che l'attenuante opera solo se il contributo è effettivamente decisivo e non quando il quadro probatorio risultava già chiaro e completo.

Massime di principio

  • I motivi che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio o la riconsiderazione delle intercettazioni sono spesso dichiarati inammissibili se reiterano censure già esaminate in appello o mirano a un nuovo apprezzamento dei fatti.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere ritenute attendibili se esistono riscontri intrinseci ed estrinseci, anche mediante convergenza con altre chiamate in correità e con intercettazioni; la valutazione rimane di merito e insindacabile in Cassazione salvo vizi logici gravi.
  • In contesti di criminalità organizzata l'elemento intimidatorio nell'estorsione può essere anche implicito ('metodo mafioso'); il giudice può desumerlo dal contesto territoriale e dai rapporti con esponenti apicali.
  • Sulle questioni di prescrizione è fondamentale documentare con precisione i periodi di sospensione e la disciplina temporale applicabile; la Corte applica la disciplina più favorevole all'imputato secondo l'art. 2 c.p.
  • Le richieste di riconoscimento della continuazione con precedenti condanne devono essere esaminate espressamente dal giudice di merito; l'omissione determina vizio di motivazione e può comportare annullamento con rinvio limitato al punto omesso.
  • La riconoscibilità delle circostanze attenuanti speciali legate alla collaborazione richiede che il contributo sia effettivamente determinante per l'accertamento: se il quadro probatorio era già completo, l'attenuante può legittimamente essere esclusa.

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