Cassazione Penale, Ordinanza n. 12487/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Verbania ha applicato agli imputati, con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., la pena concordata di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300 di multa per furto con strappo, indebito utilizzo di carta bancomat e resistenza a pubblico ufficiale, con riconoscimento della continuazione e delle circostanze attenuanti generiche. I ricorrenti hanno proposto un unico motivo deducendo vizio di motivazione: secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe spiegato adeguatamente il mancato esonero dell'aggravante della minorata difesa, ritenuta con motivazione solo apparente e illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la doglianza sulla motivazione relativa all'aggravante della minorata difesa fosse estranea ai limiti del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. solo per motivi inerenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre escluso che dal testo della sentenza emergesse in modo palese una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. o una motivazione meramente apparente sulla minorata difesa, osservando che la persona offesa, ultranovantenne? no, di 84 anni, stava sistemando la spesa nell'autovettura con la borsa sul sedile, situazione che integrava una condizione di maggiore vulnerabilità valorizzata dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 complessivi alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
indica il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi ivi elencati
art. 129 c.p.p.
consente il controllo in cassazione solo se dal testo della sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per l'enunciazione del motivo nei limiti strettamente necessari
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
art. 110 c.p.
concorso di persone nei reati contestati
art. 624 c.p.
furto contestato nella fattispecie
art. 625, nn. 2), 4) e 5), c.p.
aggravanti del furto contestate
art. 61, n. 5), c.p.
aggravante della minorata difesa oggetto del motivo di ricorso
art. 61, n. 2), c.p.
ulteriore aggravante contestata
art. 337 c.p.
resistenza a pubblico ufficiale contestata
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento non è deducibile un generico vizio di motivazione: il sindacato è ammesso solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La censura sulla mancata esclusione di un'aggravante è inammissibile se non si traduce in uno dei motivi tipizzati per il patteggiamento, come l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena.
- La sentenza di patteggiamento è censurabile per omessa motivazione soltanto quando dal suo testo emerga in modo immediato e inequivoco una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; in mancanza, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito.
- L'aggravante della minorata difesa può essere ravvisata anche in presenza dell'età avanzata della vittima, purché tale dato si combini con concrete condizioni oggettive di maggiore vulnerabilità sfruttate consapevolmente dall'agente.
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