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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9964/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Ha dedotto: (1) vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'elemento psicologico (dolo specifico), sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato che il curatore non aveva mai richiesto formalmente le scritture contabili (limitandosi a telefonate e conversazioni informali); in tema di bancarotta distrattiva, ha censurato l'accertamento fondato sul mero disavanzo pendente nel passivo senza una puntuale ricostruzione della sorte dei cespiti venuti meno; (2) vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla congruità della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Sulla bancarotta documentale ha ritenuto irrilevante l'assenza di una richiesta formale di consegna delle scritture, considerato che l'obbligo deriva dalla sentenza di fallimento; sulla bancarotta distrattiva ha ribadito che, una volta dimostrata la disponibilità precedente dei beni da parte dell'imputato, la mancata dimostrazione della destinazione dei cespiti consente di desumere la distrazione o l'occultamento; quanto alle attenuanti generiche e alla misura della pena, ha dichiarato che la valutazione è di merito e non suscettibile di riesame in cassazione se non per vizio logico o arbitrio, assenti nel caso. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16, primo comma, n. 3, legge fallimentare

    Dalla sentenza di fallimento deriva l'obbligo per il fallito di consegnare le scritture contabili; tale obbligo rende irrilevante che la richiesta del curatore sia stata formale o informale.

  • art. 216, comma primo, n. 1, legge fallimentare

    Le condotte elencate riguardano l'infedeltà/slealtà del fallito nella conservazione del patrimonio aziendale; una volta provata la disponibilità precedente dei beni non rinvenuti, la mancata dimostrazione della loro destinazione consente di desumere distrazione/occultamento.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Limiti e modalità di formulazione dei motivi in cassazione; il ricorso deve rispettare i vincoli di specificità e pertinenza stabiliti dalle norme procedurali.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero generale; attiene a disposizioni processuali emergenti nel periodo normativo considerato.

  • art. 530, primo comma, cod. proc. pen.

    Il dubbio ragionevole deve essere fondato su una ricostruzione plausibile e ancorata alle risultanze probatorie; non è sufficiente un'ipotesi astratta per scalfire la prova della colpevolezza.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena; la fissazione della pena base è rimessa al giudice di merito entro i parametri legislativi.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena in concreto; la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità tecnica del giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione: condanna alle spese processuali e, ove previsto, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di bancarotta distrattiva, una volta provata la disponibilità precedente dei beni da parte dell'imputato, la mancata dimostrazione della loro destinazione costituisce elemento logico per desumere la distrazione o l'occultamento; non è necessario ricostruire puntualmente la sorte dei cespiti quando il fallito non fornisce spiegazioni credibili.
  • L'obbligo di consegna delle scritture contabili al curatore scaturisce dalla sentenza di fallimento e non dipende dalla forma della richiesta (formale o informale): l'assenza di una richiesta scritta non esclude responsabilità se l'obbligo è già imposto dalla legge.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e non generici: censure vaghe o che si limitano a ripetere le conclusioni di merito senza evidenziare vizi logici, contraddizioni o violazioni di diritto sono inammissibili.
  • La valutazione della pena e il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche sono valutazioni di merito soggette a limitato sindacato in cassazione, che interviene solo per arbitrarietà, illogicità o manifesta violazione di legge.
  • Il dubbio invocato per ottenere l'assoluzione deve essere concreto e fondato sulle risultanze probatorie: ipotesi non ancorate al materiale probatorio non bastano a determinare l'insussistenza del reato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto della domanda ma anche sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) e la condanna alle spese processuali e di rappresentanza della parte civile.

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