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Ordinanza

Ordinanza n. 713/2026 - Catania, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato: - del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania di cui alle premesse, mediante la corresponsione della somma per capitale ingiunta, di € 82.650,94,di quella di € 74.655,77 a titolo di interessi moratori maturati sulla predetta fino al 30 aprile 2025, oltre agli interessi maturati e maturandi dal primo maggio 2025 sulle somme dovute per sorte capitale fino al soddisfo ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.541,50, di cui 2.135,00 per compensi, e in Euro 406,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, ed oltre alle spese di registrazione del suddetto decreto, pari ad € 1.364,00; - dell’ordinanza del Tribunale di cui alla premessa, mediante il pagamento della somma per capitale di € 5.417,67 e di quella di € 570,52 a titolo di interessi maturati sulla predetta somma fino al 30.04.2025 ed oltre agli interessi maturati e maturandi dal primo maggio 2025 fino al soddisfo, ed oltre alle spese di registrazione dell’ordinanza pari ad € 400,00;

Giustizia amministrativa202501169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo e di un'ordinanza del Tribunale di Catania recanti obblighi di pagamento a carico del Comune

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania, relativo al pagamento di € 82.650,94 per capitale, € 74.655,77 per interessi moratori maturati fino al 30 aprile 2025, ulteriori interessi fino al soddisfo, spese della procedura monitoria e spese di registrazione, nonché sull'ordinanza del medesimo Tribunale, relativa al pagamento di € 5.417,67 per capitale, € 570,52 per interessi maturati fino al 30 aprile 2025, ulteriori interessi fino al soddisfo e spese di registrazione. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato che, per l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., la ricorrente ha depositato soltanto la copia munita di formula esecutiva, senza il certificato di passaggio in giudicato. Il Collegio ha inoltre ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sull'attuale stato della procedura di dissesto del Comune.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alla ricorrente quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare il certificato di passaggio in giudicato dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., avvertendo che, in mancanza, il ricorso sarà parzialmente inammissibile. Ha inoltre disposto che il Segretario generale del Comune di Giarre fornisca, entro sette giorni dalla comunicazione, chiarimenti documentati sull'attuale stato della procedura di dissesto. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    L'ordinanza emessa ai sensi di tale disposizione è indicata come uno dei provvedimenti di cui si chiede l'esecuzione; il TAR ha richiesto la prova del relativo passaggio in giudicato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di assegnare alle parti un termine per il deposito di documenti o chiarimenti necessari ai fini della decisione; il TAR lo ha richiamato per acquisire il certificato di passaggio in giudicato mancante.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando si chiede l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale civile, la produzione della sola copia munita di formula esecutiva non sostituisce necessariamente la prova del passaggio in giudicato, ove questo sia rilevante per dimostrare l'esistenza del giudicato azionabile.
  • Se la prova del passaggio in giudicato di uno dei provvedimenti posti a fondamento dell'azione di ottemperanza è mancante, il giudice può assegnare alla parte un termine per integrare la documentazione e avvertire che, in difetto, la domanda relativa a quel provvedimento sarà dichiarata parzialmente inammissibile.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie di un ente locale sottoposto a dissesto, il giudice può acquisire d'ufficio chiarimenti documentati sull'attuale stato della procedura di dissesto prima di definire la controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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