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Sentenza

Sentenza del 16/11/2017 n. 4730 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Avviso di accertamento - Motivazione - Motivazione per relationem - Allegazione processo verbale di constatazione - Rinvio a PVC - Difetto di motivazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione, sostenendo la mancata allegazione o riproduzione dell’atto presupposto, ossia del processo verbale di constatazione (PVC), e la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000. In particolare, ha censurato il ricorso alla motivazione per relationem mediante rinvio al PVC.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Gli avvisi sono stati ritenuti legittimi perché adeguatamente e congruamente motivati ai sensi degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e 56 del d.P.R. n. 633/1972. Il PVC era stato regolarmente notificato alla società, ricevuto e sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore; inoltre, l’avviso ne richiamava espressamente il contenuto essenziale. È stata quindi ritenuta valida la motivazione per relationem, poiché l’atto richiamato era conosciuto o conoscibile dal contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Impone che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano motivati e, in linea generale, che gli atti richiamati siano allegati o ne sia riprodotto il contenuto essenziale. Nel caso concreto, non è stata ravvisata una violazione, poiché il PVC era stato notificato al contribuente e il suo contenuto essenziale era richiamato nell’avviso.

  • Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi. È stato ritenuto applicabile quale norma speciale, idonea a fondare la legittimità della motivazione dell’atto.

  • Art. 56 del d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina la motivazione degli atti di accertamento in materia di IVA. Anche questa disposizione è stata considerata norma speciale prevalente rispetto alla disciplina generale dell’art. 7 della legge n. 212/2000.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è generalmente legittima quando l’atto richiamato è stato previamente notificato o comunque è certamente conosciuto dal contribuente.
  • Non è sempre necessaria l’allegazione materiale del PVC: può essere sufficiente il suo richiamo espresso accompagnato dalla riproduzione o dall’indicazione del contenuto essenziale, purché il contribuente possa comprendere le ragioni della pretesa e difendersi efficacemente.
  • Il semplice rinvio a un atto precedente non basta se il richiamo è generico, incompleto o riferito a un documento non conosciuto dal contribuente; in tali casi può configurarsi un difetto di motivazione.
  • Nel valutare la validità dell’avviso occorre verificare sia il rispetto delle norme speciali sull’accertamento, sia l’effettiva conoscibilità dell’atto presupposto e degli elementi posti a fondamento della pretesa fiscale.
  • La sottoscrizione per ricevuta del PVC da parte del legale rappresentante costituisce un elemento rilevante per dimostrare che il contribuente conosceva l’atto richiamato.

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