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Sentenza

Sentenza n. 3078/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2448/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Milano n. 2448/2023, recante condanna all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2448/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata all'amministrazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere alla docente, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, l'importo complessivo di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Poiché il Ministero non aveva inizialmente adempiuto, la ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato l'importo dovuto in esecuzione della sentenza civile. Essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa azionata, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo l'introduzione del giudizio, ha posto le spese del procedimento a carico dell'amministrazione, liquidandole in euro 800,00 oltre IVA, CPA, spese generali, eventuale contributo unificato e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di esecuzione derivante dal giudicato civile.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati quale fondamento della regolazione e distrazione delle spese nel processo amministrativo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa del creditore, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se la soddisfazione della pretesa è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso, poiché la necessità del giudizio è imputabile alla precedente inerzia amministrativa.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale accreditamento della somma dovuta in esecuzione del titolo giudiziale rende priva di oggetto la richiesta di ordine conformativo e di nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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