Cassazione Penale, Sentenza n. 45714/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva annullato, per presunto difetto di motivazione, la sentenza del Giudice di pace che aveva condannato Diana Maria Rosaria per i reati di minaccia e diffamazione nei confronti di Pardo Mayte; il Tribunale aveva inoltre ritenuto non necessario trasmettere gli atti al giudice civile in ragione della presunta prescrizione dei reati. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e vizi di motivazione in quanto il difetto della motivazione non rientrerebbe tra le ipotesi tassative dell'art. 604 c.p.p. che impongono l'annullamento con trasmissione, e il giudice d'appello poteva integrare o redigere la motivazione mancante; (2) errata valutazione della prescrizione, sostenendo che il termine prescrizionale era rimasto sospeso oltre un anno per rinvii legati all'astensione dei difensori e per le norme emergenziali Covid.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale abbia travalicato i poteri dell'art. 604 c.p.p. annullando la sentenza del primo grado per presunto difetto di motivazione quando, invece, la motivazione non era assolutamente assente e, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello può integrare o redigere la motivazione mancante. Il secondo motivo sulla prescrizione è stato ritenuto in astratto fondato ma assorbito, per l'irrilevanza dell'eventuale maturazione della prescrizione rispetto alle statuizioni civili. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili e rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quel giudice anche la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 604 c.p.p.
Secondo la Corte, le ipotesi in cui l'appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado sono tassative; il mero difetto di motivazione assoluto non rientra automaticamente tra tali ipotesi e l'appello può integrare o redigere la motivazione mancante.
Sez. U., Sentenza n. 3287 del 27/11/2008, Rv. 244118
Precedente richiamato per affermare che, in presenza di motivazione insufficiente ma non inesistente, il giudice d'appello ha il potere di redigere la motivazione soggiacente alla decisione di primo grado invece di dichiararne la nullità e rinviare.
Normativa dettata per fronteggiare l'emergenza pandemica
Richiamata nella discussione relativa alla sospensione dei termini prescrizionali; la Corte ha considerato le doglianze sul punto ma le ha poi assorbite nella decisione principale, rilevando che l'eventuale maturazione della prescrizione risultava irrilevante ai fini delle statuizioni civili per le quali è stato disposto il rinvio.
Massime di principio
- L'art. 604 c.p.p. non impone automaticamente la nullità della sentenza per difetto di motivazione: l'appello può integrare o completare la motivazione quando questa sia insufficiente ma non assolutamente inesistente.
- Se il giudice d'appello ritiene la motivazione del primo grado carente, deve valutare se sia possibile rimediare con un'ulteriore motivazione; la trasmissione per nullità è circoscritta ai casi tassativi previsti dalla legge.
- La valutazione della prescrizione richiede l'esame delle sospensioni e delle cause di sospensione (es. astensione dei difensori, misure emergenziali); tali profili vanno esaminati nel merito, ma possono risultare assorbenti rispetto ad altre statuizioni civili.
- Quando la Corte annulla una sentenza 'agli effetti civili', è corretto rinviare al giudice civile competente per valore e grado per decidere le questioni patrimoniali e liquidare le spese.
- La parte civile che impugna deve distinguere chiaramente i profili processuali (es. vizi di motivazione, competenza) dai profili di merito (es. prescrizione) e richiedere l'intervento del giudice competente a decidere ciascuno di essi.
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