Sentenza del 16/03/2016 n. 369 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
PROCESSOTRIBUTARIO - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - REQUISITI NECESSARI. Intema di giudizio di revocazione, l'impossibilità per causa di forza maggiore oper fatto dell'avversario, di produrre in giudizio un documento decisivo, che,a norma dell'art.395,comma primo n.3 c.p.c., consente l'esperimentodell'impugnazione per revocazione, non è ravvisabile quando la parte, essendo aconoscenza dell'esistenza del documento in possesso dell'avversario (o di unterzo) non ne abbia richiesta l'esibizione ai sensi dell'art.210 c.p.c. ,talché la mancata acquisizione del documento si ricollega alla negligenza dellastessa parte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revocazione non è ammissibile, perché la mancata acquisizione del documento non dipende da forza maggiore né da un fatto impeditivo dell'avversario, ma dalla negligenza della stessa parte, che avrebbe potuto chiederne tempestivamente l'esibizione in giudizio. La situazione descritta conduce quindi al rigetto o all'inammissibilità dell'impugnazione per revocazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha invocato la revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, di produrre in giudizio un documento decisivo. Tuttavia, la parte era a conoscenza dell'esistenza del documento e della sua disponibilità presso l'avversario o un terzo, ma non ne aveva richiesto l'esibizione mediante l'apposito strumento previsto dall'art. 210 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 395, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
La revocazione è ammessa se "dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario".
La norma richiede che la mancata produzione del documento decisivo sia realmente indipendente dalla volontà e dalla diligenza della parte. Non ricorre il presupposto quando la parte conosceva l'esistenza del documento e avrebbe potuto attivarsi per ottenerlo.
Art. 210, codice di procedura civile
Il giudice può ordinare, su istanza di parte, all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.
Quando il documento è nella disponibilità dell'avversario o di un terzo, la parte interessata deve utilizzare tempestivamente l'istanza di esibizione. L'omessa richiesta può essere valutata come negligenza e impedisce di qualificare la mancata produzione come causa di forza maggiore.
Massime di principio
- La revocazione per documento decisivo non è uno strumento per rimediare a una scelta processuale negligente o a una mancata attività probatoria.
- Se una parte sa che un documento rilevante è detenuto dall'avversario o da un terzo, deve chiederne tempestivamente l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
- La causa di forza maggiore o il fatto dell'avversario devono aver reso oggettivamente impossibile la produzione del documento, non limitarsi a una difficoltà superabile con la normale diligenza processuale.
- La mancata richiesta di esibizione, pur in presenza della conoscenza del documento e del suo detentore, tende a escludere i presupposti della revocazione e può comportare il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
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