Ordinanza n. 2508/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della comunicazione ex art 90 comma 1 lett d) Dlgs 36/2023 del 3.02.2026 con la quale era comunicata l’esclusione dalla procedura di affidamento; del verbale di gara n 3 del 30.01.2026; dei verbali di gara; in via subordinata, per quanto necessario, della disciplina di gara e per la condanna al risarcimento del danno anche in forma specifica anche tramite subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato, e, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13\4\2026: della determina di aggiudicazione del Presidente del CDA di Civitavecchia Servizi Pubblici n 3/2026/FRT del 13.03.2026 comunicata con nota del 17.03.2026, con la quale sono stati approvati gli atti e verbali di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione in favore della controinteressata; della comunicazione del 17.03.2026 con la quale Civitavecchia Servizi Pubblici ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art 90 comma 1 lett b) e c) Dlgs 36/2023 con contestuale presa d’atto ex art 36, comma 3 Dlgs 36/2023, l’intervenuta aggiudicazione della gara; della comunicazione del 10.04.2026 con la quale è stata comunicazione dell’intervenuta stipula del contratto; del contratto stipulato e dei verbali di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di affidamento, successiva aggiudicazione a un’altra concorrente e stipulazione del contratto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, la comunicazione di esclusione dalla procedura di affidamento, il verbale di gara e gli ulteriori verbali, nonché, in via subordinata, la disciplina di gara. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno, anche in forma specifica mediante subentro nell’esecuzione del contratto, o, in subordine, per equivalente. Con motivi aggiunti ha impugnato la determina di aggiudicazione in favore della controinteressata, la comunicazione dell’aggiudicazione, la comunicazione della stipulazione del contratto, il contratto e i verbali di gara. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che le censure riguardavano, in particolare, la legittimità dell’esclusione, ritenuta dalla ricorrente formalistica e lesiva della propria posizione nella gara.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che, intervenuta la stipulazione del contratto, il pregiudizio per l’impresa ricorrente fosse recessivo rispetto all’interesse della stazione appaltante ad avviare celermente l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Collegio ha comunque precisato che resta possibile, in caso di successivo accoglimento nel merito, il subentro della ricorrente nell’esecuzione delle prestazioni convenute. Quanto al fumus boni iuris, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto l’esclusione immune dalle censure dedotte, escludendo che fosse fondata su ragioni esclusivamente formalistiche, con riserva di una più approfondita valutazione in sede di merito. È stata fissata per il 7 luglio 2026 l’udienza pubblica di discussione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
comunicazione dell’esclusione dalla procedura di affidamento
La comunicazione dell’esclusione è stata impugnata dalla concorrente; l’ordinanza non svolge una specifica interpretazione della disposizione.
art. 90, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 36/2023
comunicazione dell’aggiudicazione
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione dell’aggiudicazione alla concorrente esclusa; l’ordinanza non ne approfondisce l’interpretazione.
art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione; non è oggetto di specifica esegesi.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa all’impugnazione di atti di una procedura di affidamento, la stipulazione del contratto può rendere recessivo il pregiudizio allegato dal concorrente rispetto all’interesse della stazione appaltante ad avviare celermente l’esecuzione degli impegni contrattuali.
- La stipulazione del contratto non esclude in astratto la possibilità di subentro del ricorrente nell’esecuzione delle prestazioni, qualora la domanda di merito venga successivamente accolta.
- Ai fini della concessione della tutela cautelare, l’esclusione dalla gara non presenta fumus boni iuris quando, a una sommaria delibazione, risulti non fondata su ragioni esclusivamente formalistiche e appaia immune dalle censure dedotte, salva la più approfondita valutazione nel merito.
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