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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34892/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zappulla era stato sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata (art. 416-bis.1 c.p.), in relazione all'affissione su un cancello di una bambola con un proiettile conficcato nella fronte, atto ritenuto funzionale a costringere la vittima, Salvatore Guliti, ad affidare lavori di ristrutturazione ad imprese controllate dalla famiglia mafiosa di Pagliarelli. Con ricorso per cassazione il difensore deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione (art. 273 c.p.p.), insufficienza del compendio indiziario a collegare la minaccia a una specifica richiesta estorsiva (anche alla luce delle intercettazioni, della localizzazione del veicolo e delle immagini di videosorveglianza), carenza di prova circa la finalità agevolativa e il metodo mafioso (aggravanti ex art. 416-bis.1 c.p.), e motivazione apodittica sul pericolo di recidiva (rilevando che si tratterebbe di tentata estorsione e non di ipotesi idonea a fondare la “doppia presunzione” di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla mancata autonoma valutazione del Tribunale, confermando che la tecnica dell'incorporazione è compatibile purché emerga conoscenza e rielaborazione critica degli atti. Tuttavia ha accolto il secondo e il terzo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo esame, rilevando che mancano elementi indiziari sufficienti a collegare in modo concreto l'azione minatoria alla richiesta estorsiva e a giustificare le aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 c.p. La Corte non ha disposto la rimessione in libertà; ha ordinato la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. e ha rinviato il giudizio per una nuova valutazione specifica su: (a) l'esistenza di una richiesta di affidamento dei lavori ad impresa controllata dalla mafia; (b) il collegamento tra tale richiesta e l'attività minatoria; (c) la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riguarda l'aggravante per finalità di agevolazione di un'organizzazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'aggravante richiede elementi indiziari specifici che colleghino la minaccia alla finalità di favorire imprese controllate dalla mafia, che nel caso di specie non risultavano sufficientemente provati.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma invocata per vizio di motivazione; la Corte ha valutato che la contestazione sul mancato esame autonomo era infondata quando il giudice d'appello incorpora e rielabora criticamente, ma ha accolto altri profili di vizio motivazionale relativi al mancato collegamento tra minaccia e richiesta estorsiva.

  • art. 629 cod. pen.

    Citato dal ricorrente nell'impugnazione (come riferimento normativo), ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione di tale norma.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento alle presunzioni relative alla pericolosità e alle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato la necessità di motivazioni non apodittiche e di elementi concreti a supporto del pericolo di recidiva invocato per la custodia cautelare.

  • art. 292, comma 2, lett. c) bis cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di autonoma valutazione del giudice anche in sede di gravame; la Corte ha ribadito che l'autonomia non richiede una motivazione necessariamente diversa, purché emerga conoscenza degli atti e rielaborazione critica degli elementi.

  • art. 309, comma 7 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per la competenza in caso di rinvio; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo competente ai sensi di tale disposizione.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la Cassazione annulla senza concedere la libertà; la Corte ha disposto tale comunicazione.

Massime di principio

  • Per l'aggravante di matrice mafiosa è necessario un collegamento indiziario concreto tra la minaccia e la finalità di favorire imprese controllate dall'organizzazione: mere coincidenze o sospetti non sono sufficienti.
  • Il giudice d'appello può richiamare e incorporare la motivazione del precedente provvedimento, ma deve comunque dimostrare conoscenza e rielaborazione critica degli atti; la mera ripetizione senza ragionamento non è sufficiente.
  • La sussistenza di una richiesta estorsiva va provata con elementi che dimostrino la corrispondenza tra minaccia e richiesta concreta (es. comportamenti della vittima, comunicazioni esplicite, atti che documentino la richiesta); conversazioni intercettate e dati di localizzazione sono utili ma non sempre determinanti se non collegati chiaramente all'episodio estorsivo.
  • Per confermare la custodia cautelare il giudice deve motivare il pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio con argomentazioni non apodittiche e su base fattuale; la semplice gravità indiziaria astratta può non bastare.
  • La Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame anche senza disporre la liberazione immediata dell'indagato; in tali casi il provvedimento va comunicato al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

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