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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1376

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1376 della Commissione del 1o ottobre 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii (CGMCC 12056) come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti (lattanti e svezzati) e specie suine minori (titolare dell’autorizzazione Andrés Pintaluba SA) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii (CGMCC 12056) come additivo zootecnico destinato a specifiche categorie di animali. L’autorizzazione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente e sull’efficacia del prodotto nel migliorare l’utilizzo del fosforo. Il testo impone inoltre misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione della qualificazione dell’additivo come sensibilizzante delle vie respiratorie, e rinvia all’allegato per dosi, specie destinatarie, metodo di analisi e fine del periodo di autorizzazione.

Autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii (CGMCC 12056) come additivo per mangimi per tacchini da ingrasso, tacchini da riproduzione, suinetti e specie suine minori.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai soggetti che immettono sul mercato e utilizzano, nell’alimentazione animale, il preparato di 6-fitasi specificato nell’allegato. L’autorizzazione riguarda i mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti (lattanti e svezzati) e specie suine minori (lattanti e svezzate), nell’Unione europea; il testo è inoltre rilevante ai fini del SEE. Restano fermi gli obblighi di uso alle condizioni dell’allegato, incluse le misure di protezione per gli utilizzatori e le indicazioni sulle istruzioni d’uso.

Autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii (CGMCC 12056) come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione autorizza l’immissione e l’uso, nell’Unione europea, di un preparato di 6-fitasi prodotto da Komagataella phaffii (CGMCC 12056) come additivo per mangimi. L’atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sui pareri EFSA del 7 ottobre 2019, che hanno escluso effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, pur evidenziando un profilo di sensibilizzante delle vie respiratorie per gli utilizzatori.

Contesto normativo e presupposti

Nei considerando la Commissione ricorda che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e stabilisce motivi e procedure per il rilascio dell’autorizzazione. Le domande presentate ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1831/2003 erano corredate della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione rileva inoltre che la valutazione ha dimostrato il rispetto delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento.

Ambito dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Il prodotto è autorizzato per l’alimentazione di:

  • tacchini da ingrasso;
  • tacchini allevati per la riproduzione;
  • suinetti (lattanti e svezzati);
  • specie suine minori (lattanti e svezzate).

La conclusione EFSA sull’efficacia, relativa al miglioramento dell’utilizzo del fosforo, viene estesa anche ai tacchini allevati per la riproduzione.

Composizione dell’additivo e requisiti analitici

L’allegato identifica l’additivo come preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii (CGMCC 12056), con attività minima pari a:

  • 20 000 U/g per la forma solida;
  • 20 000 U/ml per la forma liquida.

Per la misurazione dell’attività della fitasi sono indicati metodi colorimetrici specifici:

  • VDLUFA 27.1.4 per l’additivo per mangimi;
  • VDLUFA 27.1.3 per le premiscele;
  • EN ISO 30024 per i mangimi.

È inoltre richiamata la definizione di unità di attività: 1 unità corrisponde alla quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto dal fitato, a pH 5,5 e a 37 °C.

Condizioni d’uso e livelli minimi

Per i tacchini da ingrasso e i tacchini allevati per la riproduzione è previsto un tenore minimo di 250 U per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Per i suinetti (lattanti e svezzati) e per le specie suine minori il tenore minimo è pari a 1 000 U per kg di mangime completo con umidità al 12%.

L’allegato non prevede un’età massima specifica per le categorie indicate.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Poiché l’EFSA ha qualificato l’additivo come sensibilizzante delle vie respiratorie, la Commissione ritiene necessarie misure di protezione adeguate. L’allegato impone che gli operatori del settore dei mangimi adottino procedure operative e misure organizzative appropriate per prevenire i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele.

Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie. Inoltre, nelle istruzioni d’uso devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Durata dell’autorizzazione e applicazione temporale

L’allegato fissa al 22 ottobre 2030 la fine del periodo di autorizzazione. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rilevanza pratica per operatori e consulenti

Per i professionisti del settore mangimistico, il regolamento comporta la possibilità di commercializzare e impiegare il preparato autorizzato entro i limiti quantitativi e tecnici fissati nell’allegato, con obbligo di conformità alle indicazioni di etichettatura, conservazione, stabilità e protezione degli utilizzatori. La documentazione tecnica e le procedure interne devono quindi essere allineate ai metodi analitici ufficiali, ai livelli minimi di attività e alle misure di prevenzione del rischio da esposizione respiratoria.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.

Presupposti dell’autorizzazione

La Commissione fonda l’atto sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando si dà atto che le condizioni di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento risultano soddisfatte, sulla base della valutazione EFSA.

Specie destinatarie e dosaggi

L’allegato disciplina l’uso per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, con tenore minimo di 250 U/kg di mangime completo (umidità al 12%), e per suinetti lattanti e svezzati nonché specie suine minori, con tenore minimo di 1 000 U/kg di mangime completo (umidità al 12%).

Composizione e caratteristiche del prodotto

L’additivo è un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella phaffii (CGMCC 12056), con attività minima di 20 000 U/g per la forma solida e 20 000 U/ml per la forma liquida.

Misure di tutela per gli utilizzatori

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione delle vie respiratorie.

Metodo di analisi

Per la quantificazione dell’attività della fitasi sono previsti metodi colorimetrici basati sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato: VDLUFA 27.1.4 per l’additivo, VDLUFA 27.1.3 per le premiscele ed EN ISO 30024 per i mangimi.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 22 ottobre 2030.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi zootecnicisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavorozootecnia

Testo integrale

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