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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16471/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/06/2022 che aveva rigettato la richiesta di revocazione della confisca disposta con provvedimento ablativo del 11/02/2010 (poi rettificato) nei confronti di beni immobili intestati a Faiella Michele. I ricorrenti, in qualità di terzi/eredi, hanno dedotto che gli immobili erano stati costruiti su terreno di proprietà del padre Adolfo già in epoca anteriore alla emersione della pericolosità sociale del Michele (con perizie e documentazione catastale/administrativa), che le opere erano antecedenti al periodo rilevante, che vi erano risorse lecite familiari a copertura delle spese e che la dichiarazione di successione su cui si era fondata la riconducibilità era stata contraffatta. Hanno quindi chiesto la revoca della confisca ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e perché basati su motivi non consentiti in sede di legittimità (richieste di riesame degli stessi elementi di fatto già valutati in misura preventiva). La Suprema Corte ha confermato la congruità e esaustività della motivazione del Tribunale di Salerno che aveva già richiamato accertamenti definitivi: la pericolosità sociale di Michele Faiella almeno dalla metà degli anni '80 al 2008; la diretta disponibilità degli immobili da parte di Michele, nonostante la titolarità formale dell'area; la prevalenza economica delle costruzioni sull'area e l'applicazione del principio di accessione invertita; l'insufficienza dei redditi familiari per spiegare gli investimenti; l'irrilevanza, sotto il profilo decisivo, della falsificazione della dichiarazione di successione del 2011 rispetto alla sostanziale provenienza illecita delle risorse impiegate. La Corte ha inoltre affermato che la perizia giurata del 31/01/2022 non costituisce prova nuova idonea a revocare la confisca perché si limita a diversa valutazione di dati già conosciuti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (quantificata in 3.000 euro).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 28)

    La norma consente la richiesta di revoca della confisca in favore dei terzi ma la Corte richiede la prova di fatti nuovi e decisivi; l'onere probatorio grava sui terzi e la mera rielaborazione di elementi già valutati non è idonea a integrare prova nuova.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 2-ter)

    Norma sul regime dei beni riconducibili ad attività di prevenzione/confisca. La Corte ha interpretato la disposizione alla luce del principio di accessione invertita, estendendo il vincolo ablativo anche al terreno quando le costruzioni prevalgono fisicamente ed economicamente sull'area.

  • legge n. 1423 del 1956 (art. 7 e art. 4, comma 11)

    Disposizioni richiamate in tema di misure ablative e motivazione; la Corte ha ritenuto che i requisiti procedurali e motivazionali richiesti dalla norma siano stati rispettati dai giudici di merito.

  • Costituzione (art. 111)

    Il diritto al giudice imparziale e al giusto processo richiede motivazione adeguata. La Corte ha precisato che in cassazione per materie di prevenzione si può censurare solo la motivazione assente o meramente apparente, non una diversa valutazione critica degli elementi già valutati dal merito.

  • codice di procedura penale (art. 125, comma 3)

    Norma richiamata in relazione all'onere di motivazione del provvedimento giudiziario; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata sia stata sufficientemente motivata.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti di prevenzione la sindacabilità è molto limitata: ammissibili solo i vizi di legge, in particolare la motivazione inesistente o meramente apparente; non è consentita una semplice rivalutazione degli stessi fatti già apprezzati in merito.
  • Per ottenere la revoca di una confisca definitiva i terzi devono produrre fatti nuovi e decisivi che non siano mera diversa valutazione di elementi già conosciuti; perizie che rielaborano dati già valutati difficilmente costituiscono prova nuova.
  • La qualificazione della pericolosità sociale dell'interessato e l'accertamento della riconducibilità degli investimenti a risorse illecite sono elementi fondamentali: quando i giudici di merito hanno compiuto accertamenti ripetutamente riconosciuti definitivi, la loro rinnovata contestazione in cassazione è di norma inammissibile.
  • Il principio dell'accesione invertita può estendere l'effetto ablativo dal fabbricato al terreno quando le costruzioni prevalgono sull'area; quindi la titolarità formale dell'area non basta a escludere la confisca se le costruzioni sono riconducibili all'attività illecita.
  • La falsificazione o l'irregolarità di atti formali (per es. dichiarazioni di successione) può essere rilevante, ma non è necessariamente decisiva se la prova complessiva dimostra che le risorse per la costruzione derivavano da attività illecite.

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