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Ordinanza

Ordinanza n. 1330/2026 - Milano, Sezione 2

Istanza per sollecito e/o sostituzione commissario ad Acta nominato con sentenza TAR Milano -OMISSIS- pubblicata in data 21.03.2025.

Giustizia amministrativa202403262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza e persistente inottemperanza del Ministero all'obbligo di eseguire il giudicato sul riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, vittoriosa in un precedente giudizio di ottemperanza, ha rappresentato la persistente inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, al quale era stato ordinato di dare esecuzione entro sessanta giorni al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Ha inoltre documentato di avere comunicato al commissario ad acta, il 15 luglio 2025, l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione, senza che il commissario compisse alcuna attività entro il successivo termine di sessanta giorni. Ha quindi chiesto il sollecito del commissario oppure, in subordine, la sua sostituzione con il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza e ha sostituito il precedente commissario ad acta, ritenendo la sua perdurante e ingiustificata inerzia presupposto sufficiente per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale. Il nuovo commissario è stato individuato nel Prefetto di Milano, anziché nell'organo indicato dalla ricorrente, poiché ritenuto organo esterno all'Amministrazione inadempiente, terzo e idoneo a superare lo stallo. Il Prefetto, con facoltà di delega a un funzionario della Prefettura, dovrà entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 233 del 21 marzo 2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, provvedendo alla messa a disposizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nei limiti stabiliti dal titolo esecutivo. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata sull'attività svolta. Il giudice ha precisato che il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice dell'ottemperanza e deve agire esclusivamente per l'esecuzione del giudicato; eventuali impedimenti contabili o carenze di fondi non costituiscono legittima causa di impedimento. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo provvedimento e posto a carico dell'Amministrazione inadempiente. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza assicura l'esecuzione del giudicato; la decisione dispone la sostituzione dell'organo commissariale per rendere effettiva la tutela già riconosciuta.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può nominare e sostituire il commissario ad acta, fissandone il termine e imponendo la relazione sull'attività svolta; il commissario opera quale ausiliario del giudice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal giudice quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La perdurante e ingiustificata inerzia del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza costituisce presupposto sufficiente per la sua sostituzione, quando ciò sia necessario ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.
  • Il commissario ad acta è organo ausiliario del giudice dell'ottemperanza e deve adottare le proprie determinazioni esclusivamente in funzione dell'integrale esecuzione del giudicato, entro i limiti fissati dal titolo esecutivo.
  • Nell'individuazione del nuovo commissario ad acta, il giudice può preferire un organo esterno all'Amministrazione inadempiente, dotato di adeguata terzietà e di poteri idonei a superare situazioni di stallo nell'esecuzione del giudicato.
  • Impedimenti di natura contabile o carenze di fondi dell'Amministrazione obbligata non costituiscono, di per sé, legittime cause ostative all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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