Cassazione Civile, Ordinanza n. 19438/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società finanziatrice aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società debitrice per il credito derivante da un contratto di finanziamento assistito da garanzia del Fondo PMI. Il giudice delegato aveva escluso il credito; la finanziatrice aveva proposto opposizione allo stato passivo deducendo, tra l'altro, che non fosse stata provata l'abusiva concessione del credito, che la propria condotta fosse lecita, che non fosse applicabile la disciplina della ripetizione dell'indebito o della prestazione contraria al buon costume, e che non vi fossero i presupposti per compensare il proprio credito con un preteso controcredito risarcitorio della massa. Il tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo che il finanziamento fosse stato concesso in un contesto di crisi/dissesto in modo gravemente colposo e in violazione della norma penale che sanziona l'aggravamento del dissesto, con conseguente nullità del negozio e irripetibilità delle somme ex art. 2035 c.c. In cassazione la finanziatrice denunciava violazione di norme sulla diligenza del finanziatore e sulla nullità per contrasto con norme imperative, contestando sia la qualificazione della fattispecie come reato-contratto sia l'applicazione dell'art. 2035 c.c. La curatela propose ricorso incidentale sulle spese di lite, lamentando l'illegittima compensazione disposta dal tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società finanziatrice, ritenendo inammissibile il primo motivo perché diretto a una rivalutazione del merito e infondati, nei limiti esaminati, i motivi relativi alla nullità del finanziamento e alla irripetibilità delle somme. Ha confermato che il tribunale aveva accertato in fatto, con motivazione congrua, l'esistenza di una condotta riconducibile all'aggravamento del dissesto con operazioni gravemente colpose e quindi la sussistenza di un contratto vietato direttamente dalla legge penale, con conseguente applicazione dell'art. 2035 c.c. Il ricorso incidentale della curatela è stato dichiarato inammissibile, perché la motivazione sulla compensazione delle spese era presente e la relativa valutazione apparteneva al merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1176 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla diligenza del finanziatore; la Corte non ne ravvisa la decisività ai fini della censura, perché il motivo tende a una rivalutazione del merito istruttorio.
art. 5 TUB
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di condotta del finanziatore; la Corte osserva che il tribunale aveva comunque valutato in concreto il merito creditizio e che la censura mirava a riesaminare il fatto.
art. 142 Regolamento UE n. 575/2013
Citato dalla ricorrente nel primo motivo; non assume un ruolo decisivo nella decisione, che si fonda sulla valutazione in fatto della condotta di concessione del credito.
art. 1418, comma 1, c.c.
Applicato per affermare la nullità del contratto quando la stipulazione realizzi direttamente un risultato vietato da una norma imperativa di natura penale.
art. 217 l. fall.
Considerato come la norma penale che sanziona l'aggravamento del dissesto con operazioni gravemente colpose; il tribunale vi ha sussunto la condotta di finanziamento abusivo in presenza di crisi/dissesto.
art. 323 CCII
Richiamato come corrispondente disciplina nel codice della crisi d'impresa, in luogo dell'art. 217 l. fall.
art. 110 c.p.
Richiamato per il concorso nel reato a titolo doloso, quale schema generale menzionato dalla Corte.
art. 113 c.p.
Richiamato per affermare la possibilità di concorso colposo nel reato da parte del soggetto finanziatore/extraneus.
art. 2035 c.c.
Applicato per ritenere irripetibile la prestazione eseguita per uno scopo contrario al buon costume nei casi in cui il contratto sia nullo perché diretto a realizzare un risultato vietato dalla legge penale.
art. 2033 c.c.
Evocato dalla ricorrente per contestare la disciplina della ripetizione; la Corte conferma che, nel caso di prestazione con finalità contraria al buon costume, opera la soluti retentio di cui all'art. 2035 c.c.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale sulle spese; la Corte dichiara inammissibile la censura.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la compensazione delle spese; la Corte considera la statuizione espressione di valutazione di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per dedotta nullità della motivazione sulle spese; la Corte esclude il vizio perché la motivazione era presente.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla motivazione; la Corte esclude la sua violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per porre a carico delle parti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito istruttorio quando il giudice di merito abbia già accertato in modo congruo e analitico i fatti rilevanti.
- La concessione abusiva di credito, se si inserisce in un'operazione che realizza direttamente il risultato vietato da una norma penale, può integrare un contratto nullo per contrasto con norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.
- Non ogni finanziamento a impresa in crisi è nullo: la nullità richiede che la stipulazione realizzi il risultato penalmente vietato, non essendo sufficiente il mero pregiudizio ai creditori o la sola irregolarità della condotta.
- Quando il finanziamento è ritenuto contratto vietato direttamente dalla legge penale e la prestazione è stata eseguita per uno scopo contrario al buon costume, trova applicazione l'art. 2035 c.c. con conseguente irripetibilità di quanto versato.
- La valutazione della concessione del credito deve essere concreta ed effettiva, non meramente cartolare, e può richiedere il riscontro di dati pubblici, eventi societari significativi e un piano di risanamento o business plan plausibile.
- La compensazione delle spese processuali, se sorretta da motivazione e fondata sulla complessità degli accertamenti e sull'opinabilità delle questioni, integra una valutazione di merito non utilmente aggredibile in cassazione come vizio motivazionale.
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