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Ordinanza

Ordinanza n. 190/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1. del Decreto del Prefetto della Provincia di Napoli prot. n.-OMISSIS- notificato in data 23.10.2025, con cui è stata emessa informazione antimafia interdittiva nei confronti della ditta individuale “-OMISSIS-”; 2. dell’Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS- del Comune di Castellammare di Stabia, con la quale è stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività, in uno con il verbale di inottemperanza ed atto di diffida a provvedere alla sospensione dell’attività; 3. della nota della Questura di Napoli n. -OMISSIS- richiamata nel provvedimento interdittivo e mai conosciuta dalla ricorrente, con cui è stata avanzata la proposta di adozione del provvedimento interdittivo; 4. del verbale della seduta del Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.) del -OMISSIS-, parimenti richiamato e mai conosciuto; 5. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202506977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva del Prefetto di Napoli e conseguente divieto comunale di prosecuzione dell'attività

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La ditta individuale ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Napoli, il conseguente provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell'attività, nonché gli atti presupposti richiamati ma non conosciuti, tra cui la proposta della Questura e il verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia. Nella fase cautelare è stata dedotta, tra l'altro, la violazione dell'art. 94, comma 1, del Codice antimafia, sostenendo che l'interdittiva avrebbe privato la titolare e la sua famiglia delle fonti di sostentamento. La censura è stata ritenuta riferibile all'omessa valutazione prefettizia della possibile limitazione dell'efficacia dell'interdittiva sull'attività dell'impresa individuale, secondo le modalità previste dalla norma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati. In sede di sommario esame, ha ritenuto non manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 94, comma 1, del Codice antimafia, rilevando che il Prefetto non aveva svolto nella motivazione alcuna valutazione sulla possibile limitazione degli effetti dell'interdittiva qualora fosse accertato, con le modalità previste dalla disposizione, che il provvedimento avrebbe fatto venir meno i mezzi di sostentamento della titolare e della sua famiglia. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026 per la trattazione del merito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    art. 94.1. del Codice Antimafia

    In sede cautelare, la disposizione è stata interpretata nel senso che il Prefetto deve valutare, secondo le modalità previste dalla norma, la possibile limitazione dell'efficacia dell'interdittiva sull'attività di un'impresa individuale quando l'interdittiva possa privare il titolare e la sua famiglia delle fonti di sostentamento.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda e della decisione cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche e delle imprese interessate.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella motivazione di un'informazione antimafia interdittiva il Prefetto deve valutare, secondo le modalità previste dall'art. 94, comma 1, del Codice antimafia, se ricorrano i presupposti per limitare l'efficacia dell'interdittiva sull'attività di un'impresa individuale quando il provvedimento possa determinare il venir meno delle fonti di sostentamento del titolare e della sua famiglia.
  • L'omessa valutazione prefettizia della possibile limitazione degli effetti dell'interdittiva, in presenza della deduzione che essa comprometterebbe i mezzi di sostentamento del titolare e della sua famiglia, integra una censura assistita da fumus boni iuris ai fini della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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