Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21858/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 18/11/2020. Fusco deduce violazione dell'art.129 c.p.p. per omissione di controllo circa l'esistenza di cause di proscioglimento. Cervero deduce (1) violazione di legge rispetto ai reati di furto (artt.624-625 c.p.) e all'art.192 comma 2 c.p.p., sostenendo l'insufficienza di prova per il capo ritenuto più grave (capo 4), e (2) vizio per mancata pronuncia sulle cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.. Mutuliga lamenta errata qualificazione giuridica di varie imputazioni e inesatta determinazione della pena, senza però specificare i capi o i criteri. Trifan propone quattro motivi: (1) vizio di motivazione sulla prova della ricettazione continuata, contestando la fondatezza degli elementi ritenuti probatori; (2)-(3) vizi nella quantificazione della pena (assenza di motivazione sull'impostazione della pena base, mancata spiegazione sul diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione e mancata indicazione degli aumenti per continuazione); (4) mancata derubricazione da ricettazione (art.648 c.p.) a incauto acquisto (art.712 c.p.). Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Fusco, Cervero e Mutuliga ritenendo che, avendo gli imputati concordato la pena in appello con rinuncia ai motivi ex art.599-bis c.p.p., le questioni sulle quali avevano rinunciato (anche se rilevabili d'ufficio, come le cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.) erano sottratte alla cognizione del giudice di appello e quindi non ammissibili in cassazione. Il ricorso di Trifan è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione sulla responsabilità per ricettazione (valutando congiuntamente le sentenze di primo e secondo grado) e infondati i mezzi relativi alla determinazione della pena e alla derubricazione. Conseguenze: rigetto del ricorso di Trifan con condanna alle spese; inammissibilità dei ricorsi di Fusco, Cervero e Mutuliga con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce la procedura per la pronuncia in camera di consiglio quando le parti concordano sull'accoglimento dell'appello con rinuncia ad altri motivi; la rinuncia limita la cognizione del giudice di appello e rende inammissibili in cassazione i motivi rinunciati.

  • art. 599 comma 4 cod. proc. pen. (abrogato)

    Richiamato per analogia storica: il consolidato orientamento ritiene che la rinuncia ai motivi nell'accordo sulla pena esclude la cognizione del giudice sui motivi abbandonati.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede cause di proscioglimento anche rilevabili d'ufficio; tuttavia, ove l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione nell'ambito dell'accordo sulla pena, tali questioni risultano sottratte alla cognizione del giudice di appello e non sono ammissibili in cassazione.

  • art. 624-bis e art. 625 cod. pen.

    Norme relative ai delitti di ricettazione e alle modalità di ricettazione con più episodi; la Corte ha valutato la sussistenza del dolo (anche eventuale) sulla base di elementi fattuali (orari, linguaggio criptico, coincidenza temporale con i furti).

  • art. 648 cod. pen.

    Delitto di ricettazione: richiede la consapevolezza della provenienza illecita della cosa; il giudice ha ritenuto provato tale elemento in capo a Trifan.

  • art. 712 cod. pen.

    Contravvenzione di incauto acquisto: si distingue dalla ricettazione per l'elemento psicologico (colpa anziché dolo); la mancata derubricazione è stata motivata dalla prova del dolo o del dolo eventuale.

  • art. 192 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente Cervero in tema di valutazione della prova; la Corte di cassazione ha però ritenuto che la valutazione probatoria di merito non sia sindacabile in mancanza di vizio logico-giuridico.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle forme previste per l'accordo tra le parti su cui si fonda l'art.599-bis; rilevanza procedurale nella formazione dell'accordo sulla pena.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in rapporto ai principi di individualizzazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione sanzionatoria adottata in base alla gravità e reiterazione dei reati.

Massime di principio

  • Se l'imputato in appello concorda la pena con rinuncia ad altri motivi (art.599-bis c.p.p.), le questioni oggetto di rinuncia non possono essere esaminate in cassazione: il sindacato è limitato ai motivi non rinunciati.
  • Le questioni rilevabili d'ufficio (es. cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.) possono comunque risultare inammissibili in cassazione se l'imputato ha espressamente rinunciato alla cognizione di tali profili nell'accordo sulla pena.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti di merito se non in presenza di vizi della motivazione: le valutazioni probatorie dei giudici di merito costituiscono regola generale a meno che non emergano contraddizioni o illogicità nella motivazione.
  • Per la derubricazione da ricettazione a incauto acquisto il discrimine è l'elemento psicologico: occorre verificare se sussiste consapevolezza (dolo o dolo eventuale) oppure solo colpa; prova di circostanze oggettive (orari, linguaggio, modalità di consegna) può giustificare il riconoscimento del dolo.
  • Le doglianze generiche sulla determinazione della pena sono inammissibili; la motivazione è congrua se il giudice indica, anche globalmente, le ragioni per cui ritiene adeguata la pena rispetto alla gravità del fatto, alla reiterazione e alla personalità del reo.
  • Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado e ne adotta i criteri, le due sentenze si leggono congiuntamente: la Cassazione valuta il corpo decisionale complessivo e pretende coerenza logico-giuridica nella motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.