Ordinanza n. 4065/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nullaosta al lavoro subordinato adottato dalla Prefettura di Ancona
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento con cui la Prefettura di Ancona ha revocato il nullaosta al lavoro subordinato. L'amministrazione resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, sostenendo che la controversia dovesse essere proposta davanti al TAR Marche, in ragione dell'autorità che aveva adottato l'atto impugnato.
La decisione
Il TAR Lazio ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale. Ha ritenuto applicabile l'art. 13, comma 1, c.p.a., poiché il provvedimento impugnato era stato adottato dalla Prefettura di Ancona, e ha quindi indicato come giudice competente il TAR Marche. Il processo potrà essere riassunto davanti al giudice indicato nei termini e nelle forme previste dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Il TAR non ha esaminato la domanda cautelare e ha compensato le spese della fase.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
La competenza territoriale è determinata in base all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato; poiché l'atto è stato emesso dalla Prefettura di Ancona, la controversia appartiene alla competenza del TAR Marche.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Il processo può essere riassunto davanti al giudice amministrativo indicato come competente, nei termini e nelle forme previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo è adottato da una prefettura appartenente al territorio di una determinata regione, la controversia sulla sua legittimità rientra nella competenza territoriale del TAR della regione individuata secondo i criteri dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
- La declinatoria di competenza territoriale non impedisce la prosecuzione del giudizio: il processo può essere riassunto davanti al TAR indicato come competente nel rispetto dei termini e delle forme stabiliti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
- Se il giudice dichiara la propria incompetenza prima di esaminare la domanda cautelare, non procede alla valutazione della sospensione dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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