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Sentenza

Sentenza n. 1596/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -degli atti di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione ex art. 4 ter D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dal D.L. 172/2021 , con i quali è stata disposta la sospensione con effetto immediato dei ricorrenti “dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 dell'invito di cui all' art. 4-ter, comma 3, D.L. 44/2021; -del conferimento di delega e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della verifica dell'obbligo vaccinale Covid-19; -della Circolare Ministero della Difesa, n. 0537805 del 13 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad essa correlati; della Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, SM – Ufficio Antinfortunistica e Ambiente n. 1/1/2/16-2021 del 9 dicembre 2021 e successive modifiche e -circolari/atti ad esso correlati e/o derogativi; -della Circolare/Direttiva Stato Maggiore della Difesa, n. 0228670 del 10 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati; -del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, art. 2, introduttivo dell'art. 4-ter del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021; -del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021; -del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 165 del 19 novembre 2021; -del Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n. 221; -del Decreto Legge 7 giugno 2022, n.1; -nonché ogni altro atto normativo e/o amministrativo presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202200165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, nonché circolari e atti attuativi dell’obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Diciannove dipendenti del Ministero della Difesa, appartenenti al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, all’Esercito e all’Aeronautica, hanno impugnato gli atti individuali di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottati ai sensi dell’art. 4-ter del d.l. 44/2021 e le circolari attuative dei rispettivi Corpi, oltre alle disposizioni normative presupposte. Hanno contestato, in particolare, che le circolari fossero illegittime perché non sarebbe stata svolta un’indagine sull’eventuale contrasto della disciplina con norme nazionali, europee o internazionali di rango superiore, né sulla sufficienza e validità della vaccinazione obbligatoria rispetto alla tutela dei lavoratori nei concreti luoghi di servizio. In udienza il TAR ha rilevato d’ufficio la questione della propria competenza territoriale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha individuato come giudice competente il TAR Lazio. Poiché il ricorso investiva anche circolari statali qualificate come atti generali attuativi e integrativi della normativa primaria, ha applicato gli ordinari criteri di competenza per gli atti statali: la competenza del TAR Lazio non è attratta dal foro della sede di servizio del pubblico dipendente, quando sono impugnati atti generali centrali destinati a produrre effetti non circoscritti alla regione. La decisione sulla competenza è stata resa con sentenza, non ricorrendo una delle ipotesi dell’art. 15 c.p.a. in cui è prevista la forma dell’ordinanza; l’art. 33, comma 1, lett. b), c.p.a. va coordinato con tale disciplina e riferito alle ipotesi tassative. La controversia non è stata esaminata nel merito; la causa può essere riassunta davanti al TAR Lazio ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 1, 2, 3 e 4-bis, c.p.a.

    tenuto conto che le circolari impugnate vanno qualificate alla stregua di atti generali, in quanto recanti la disciplina attuativa e integrativa della normativa primaria, trova applicazione alla fattispecie oggi all’esame il combinato disposto dei commi 3 e 4-bis dell’art. 13 del cod.proc.amm., ai sensi dei quali: i) “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza” (comma 4-bis); ii) “negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto” (comma 3).

    Gli atti generali statali impugnati insieme ai relativi atti applicativi restano soggetti agli ordinari criteri di competenza territoriale; per gli atti statali opera la competenza inderogabile del TAR Lazio, anche quando il ricorrente è un pubblico dipendente e l’atto applicativo produce effetti nella regione.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Va perciò dichiarata l’incompetenza di questo Tribunale e, in tal senso, si ritiene di dover provvedere con sentenza (e non con ordinanza): il Collegio reputa, difatti, condivisibile l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, a seguito della riformulazione - avvenuta ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 160/2012 - dell’art. 15 cod. proc. amm., la pronuncia di incompetenza deve assumere la forma dell’ordinanza soltanto nei casi previsti dai commi 2 e 3 di tale disposizione (ossia, rispettivamente, quando viene assunta in sede di decisione sulla domanda cautelare e quando viene fissata, a seguito di tempestiva eccezione, camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza), mentre in tutti gli altri casi, anche per argomento a contrario, deve essere utilizzata la forma ordinariamente usata per le decisioni conclusive del giudizio dinanzi a un determinato organo giudicante, vale a dire quella della sentenza

    La pronuncia di incompetenza assume forma di ordinanza soltanto nei casi tassativamente indicati dai commi 2 e 3 dell’art. 15 c.p.a.; al di fuori di tali ipotesi, la decisione conclusiva sulla competenza deve essere resa con sentenza. La causa può essere riassunta davanti al giudice competente.

  • art. 33, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Ai fini del coordinamento fra queste due previsioni normative deve tenersi conto che, nell’impianto originario del codice di rito, effettivamente l’incompetenza andava sempre dichiarata con ordinanza (cfr. art. 16, comma 2, cod. proc. amm. nella versione antecedente al correttivo di cui al d.lgs. 160/2012) mentre, come già rilevato, nell’impianto attuale tale forma di provvedimento è contemplata soltanto in ipotesi tassative: dunque, l’art. 33. comma 1, lett. b), cod. proc. amm. va inteso nel senso che il giudice pronuncia ordinanza quando decide sulla competenza nei casi previsti dall’art. 15, comma 4, primo periodo, cod. proc. amm.

    La previsione dell’ordinanza per la decisione sulla competenza va letta in coordinamento con l’art. 15 c.p.a. e opera soltanto nei casi in cui quest’ultimo prescrive la forma dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando un ricorso impugna insieme un provvedimento applicativo e un atto statale generale o normativo, la competenza territoriale sull’atto generale segue gli ordinari criteri di attribuzione e, trattandosi di un atto statale, spetta al TAR Lazio; la competenza non è attratta dal foro della sede di servizio del dipendente pubblico.
  • La competenza territoriale del TAR periferico prevista per le controversie dei pubblici dipendenti non prevale quando sono impugnati atti centrali idonei a produrre effetti oltre l’ambito territoriale del tribunale adito.
  • La dichiarazione d’incompetenza è resa con ordinanza soltanto nelle ipotesi previste dall’art. 15 c.p.a.; negli altri casi, quando conclude il giudizio davanti al tribunale adito, è pronunciata con sentenza, coordinando in tal senso l’art. 33, comma 1, lett. b), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaStato giuridico e avanzamento
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiRiparto di giurisdizione

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