Cassazione Penale, Ordinanza n. 11074/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile della violazione delle norme del codice della strada indicate in sentenza, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello lamentando: a) violazione di legge con riferimento alla valutazione degli elementi probatori; b) eccessività della pena; c) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi, così come formulati, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle prove, attività non consentita in sede di legittimità in assenza di specifiche deduzioni di travisamento della prova. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sul trattamento sanzionatorio, osservando che la motivazione sul punto era sufficiente e non illogica. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha richiamato la motivazione di merito che aveva escluso la particolare tenuità in ragione della gravità del fatto, dell'intensità del dolo, dell'abitualità della condotta e delle modalità della stessa, oltre ai precedenti per fatti analoghi e alla deposizione del testimone.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice posta a fondamento della responsabilità dell'imputato; il testo non specifica oltre il contenuto applicato nel caso concreto.
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa in concreto per la gravità del fatto, l'intensità del dolo, l'abitualità della condotta e le modalità della condotta.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente nel testo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che siano dedotti specifici travisamenti delle emergenze processuali rilevate dai giudici di merito.
- La censura di vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza impugnata presenti una motivazione esistente, coerente, logica e sufficiente, perché il sindacato di cassazione non può sostituirsi alla valutazione di merito.
- La determinazione della pena è censurabile solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; una motivazione sintetica ma sufficiente e non contraddittoria è idonea a sorreggere il trattamento sanzionatorio.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando elementi quali gravità della condotta, intensità del dolo, abitualità e modalità esecutive, nonché eventuali precedenti specifici o analoghi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non è ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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