Sentenza n. 143/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 256/2024, pubblicata il 15/05/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, nell’ambito del procedimento R.G. n. 367/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 256/2024, passata in giudicato il 15 novembre 2024 e notificata al Ministero il 19 maggio 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente e a ricevere l'accredito delle somme relative alle annualità in cui il beneficio non era stato corrisposto, oltre agli interessi. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché il giudicato si era formato prima della proposizione del ricorso ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e gli importi relativi agli anni scolastici per i quali il beneficio era stato omesso, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempienza, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza sino al saldo. Le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario. È stato disposto anche l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento e disporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”
La penalità di mora è stata applicata per il ritardo nell'esecuzione del giudicato e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all'integrale pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il ricorso di ottemperanza è ammissibile dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato presupposto; l'Amministrazione deve assicurare l'accredito delle somme relative alle annualità omesse.
art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dall'art. 7, comma 1, d.m. n. 147/2022
maggiorazione del compenso
La maggiorazione del compenso non è stata riconosciuta, poiché il giudice ha ritenuto insussistenti i relativi presupposti in una causa seriale e di non elevata complessità.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, specificando gli adempimenti necessari per assicurare l'integrale attuazione della pronuncia.
- In caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che intervenga su richiesta dell'interessato dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell'esecuzione del giudicato e, quando il credito è pecuniario, può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
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