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Sentenza

Sentenza n. 1098/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Lavoro, n. 1495/2024, depositata e resa pubblica il 05.04.2024, R.G. 14672/2023, notificata all’Amministrazione intimata in data 09.04.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge;

Giustizia amministrativa202502431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, che riconosceva il diritto all’accredito di somme sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 1495/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata all’Amministrazione. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’accredito sulla Carta Elettronica del Docente dell’importo di € 1.500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, valorizzando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia, ha nominato Commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori sessanta giorni su istanza di parte. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione; ha inoltre stabilito che il Commissario depositi gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. In applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha disposto quale penalità di mora il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza sino all’insediamento del Commissario ad acta. Le spese, liquidate in € 552,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Costituiscono la base normativa dell’azione di ottemperanza anche per l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una penalità di mora per il caso di violazione o inosservanza successiva o di ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata determinata negli interessi legali sull’importo dovuto fino all’insediamento del Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato ritenuto necessario, insieme al passaggio in giudicato del titolo, per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all’assenza di compenso per il Commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie; l’attività del dirigente ministeriale rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 applicata analogicamente dal giudice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’Amministrazione non abbia adempiuto e sia decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, prevedendo l’intervento sostitutivo su istanza della parte interessata.
  • L’incarico di Commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato o neutralizzato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, in relazione a un’obbligazione pecuniaria, negli interessi legali sull’importo dovuto per il periodo di ritardo sino all’insediamento del Commissario ad acta.
  • La disciplina sull’assenza di compenso per il Commissario ad acta prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche all’esecuzione di altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando l’incarico sia affidato a un dirigente dell’Amministrazione resistente e rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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