Cassazione Penale, Sentenza n. 22489/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando la nullità assoluta della notifica all'avvocato e constatando che il reato ascritto si è estinto per prescrizione maturata il 18 agosto 2022; per tale motivo non si è disposto il rinvio per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di ricorso: omessa notifica al difensore, sia in proprio che ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p. (quale destinatario della notifica rivolta all'imputata), dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione nel giudizio di appello nella forma cartolare. Si censura che tale omissione integra una nullità assoluta della notificazione, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 c.p.p., con richiamo a precedenti della Corte a Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Il difensore è destinatario della notificazione rivolta all'imputato; pertanto la mancata notifica al difensore impedisce la regolare conoscenza dell'atto e determina una nullità quando la legge impone la comunicazione.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte interpreta questa disposizione come norma che riconosce la nullità assoluta per vizi attinenti alla notificazione obbligatoria, quando la regola ha natura di garanzia fondamentale per la difesa.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Conferma che le nullità previste come assolute non possono essere sanate e producono l'annullamento degli atti; nel caso concreto la nullità della notificazione dell'avviso di fissazione in cartolare è considerata assoluta.
Massime di principio
- La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore, quando previsto dalla legge (anche come destinatario della notifica all'imputato ai sensi dell'art. 157 c.p.p.), configura nullità assoluta degli atti processuali relativi alla trattazione cartolare.
- La dichiarazione di nullità assoluta impone l'annullamento dell'atto/processo; se nel frattempo il reato è estinto per prescrizione la Corte può annullare senza rinvio.
- Se la nullità viene riscontrata e il reato non è estinto, la conseguenza ordinaria è l'annullamento con rinvio per il rinnovamento dell'atto o del giudizio, salvo diverso apprezzamento in presenza di ulteriori circostanze.
- Nei procedimenti d'appello in forma cartolare è fondamentale verificare la corretta notifica all'imputato e al suo difensore: la prova della notifica è elemento decisivo per la validità del procedimento.
- Difensori e parti devono monitorare le comunicazioni processuali e, in caso di omissione, proporre tempestive impugnazioni o eccezioni per evitare l'effetto preclusivo della prescrizione.
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