Sentenza n. 1787/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'accertamento del silenzio - inadempimento della Questura di Livorno, sull’istanza di revoca del DASPO, ex art. 6, comma 5, L. 401/89, presenta via pec dal Signor -OMISSIS- in data -OMISSIS- – doc. 1, nonché tutti gli atti conseguenti, presupposti e collegati allo stesso; altresì per la dichiarazione dell’obbligo di provvedere ex art. 117, comma 2, c.p.a. della Questura di Livorno sull’istanza di revoca del DASPO, ex art. 6, comma 5, L. 401/89, presenta via pec dal Signor -OMISSIS- in data -OMISSIS- e, di conseguenza, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Questura di Livorno sull'istanza di riesame e revoca del DASPO, presentata dopo l'evoluzione del procedimento penale che aveva escluso l'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, destinatario di un DASPO quinquennale relativo alle competizioni di basket e ai luoghi interessati dalla sosta e dal transito delle tifoserie, ha chiesto alla Questura il riesame e la revoca della misura dopo che, in relazione agli scontri del 21 settembre 2024 a Livorno, il procedimento penale si era evoluto escludendo persino la sua iscrizione nel registro degli indagati. L'obbligo accessorio di presentazione alla polizia giudiziaria non era stato convalidato dal G.I.P., che aveva ritenuto non necessaria un'ulteriore limitazione della libertà personale. Rimasta senza risposta l'istanza, il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio, chiedendo che fosse accertato l'obbligo della Questura di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Le amministrazioni hanno sostenuto che le circostanze dedotte non imponessero l'esercizio dell'autotutela né facessero sorgere un obbligo di provvedere.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR distingue la regola generale, secondo cui non sussiste normalmente un obbligo di rispondere alle istanze di riesame in autotutela, dalla disciplina speciale dei DASPO: l'art. 6, comma 5, della l. 401/1989 impone di valutare le sopravvenienze che possano aver fatto venir meno o mutato le condizioni giustificative della misura e di concludere il riesame con una determinazione espressa e motivata. La mancata iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati costituisce una circostanza pertinente da valutare, ma non determina automaticamente la revoca: l'amministrazione conserva autonomia rispetto alla valutazione del giudice penale e discrezionalità sul contenuto del provvedimento, anche confermativo. Le contestazioni delle amministrazioni sulla fondatezza dell'istanza non decidono la domanda proposta, limitata all'accertamento dell'obbligo di provvedere, né consentono al giudice di sostituirsi alla Questura. Accertata la violazione del termine generale di conclusione del procedimento, la Questura è stata ordinata a pronunciarsi con atto espresso entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Le amministrazioni resistenti sono state condannate alle spese, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e CAP.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, l. 401/1989
il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 … sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione
La norma configura, in presenza di un mutamento pertinente delle condizioni giustificative del DASPO, un obbligo dell'amministrazione di avviare e concludere il riesame con una determinazione espressa e motivata; resta discrezionale il contenuto della decisione, che può anche confermare la misura.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Essendo ormai decorso il termine generale per la conclusione del procedimento di cui all’art. 2, 2° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 (applicabile alla fattispecie in mancanza di altro specifico termine individuato dagli atti regolamentari dell’Amministrazione), il ricorso in materia di silenzio della p.a. deve pertanto essere accolto
In assenza di un termine speciale fissato dagli atti regolamentari dell'amministrazione, si applica il termine generale di conclusione del procedimento; il suo decorso senza provvedere consente di accogliere l'azione contro il silenzio.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Manifestamente irrilevanti si presentano, infatti, in questa sede le insistite considerazioni di parte resistente in ordine all’infondatezza dell’istanza, in un contesto in cui il ricorrente non ha chiesto l’accertamento della “fondatezza delle pretesa dedotta in giudizio” ai sensi dell’art. 31, 3° comma c.p.a., ma si è limitato a richiedere solo l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza ed in cui comunque “residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità” che impediscono al Giudice di sostituirsi all’Amministrazione.
Nell'azione contro il silenzio, se il ricorrente chiede soltanto che sia accertato l'obbligo di provvedere, il giudice non decide la fondatezza sostanziale dell'istanza e non può sostituirsi all'amministrazione quando residuano margini di discrezionalità.
Massime di principio
- In materia di DASPO, quando l'interessato allega e comprova un mutamento pertinente delle condizioni che hanno giustificato la misura, anche derivante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'amministrazione è tenuta a riesaminare il provvedimento e a concludere il procedimento con una determinazione espressa e motivata.
- L'obbligo di riesame del DASPO riguarda l'an del procedimento, non il suo esito: l'amministrazione conserva discrezionalità nel valutare le sopravvenienze e può adottare un provvedimento confermativo, purché motivato.
- Nell'azione avverso il silenzio limitata all'accertamento dell'obbligo di provvedere, il giudice non decide la fondatezza sostanziale dell'istanza e non può sostituirsi all'amministrazione se residuano margini di discrezionalità.
- La mancata iscrizione dell'interessato nel registro degli indagati non comporta di per sé la revoca del DASPO, ma costituisce una sopravvenienza che l'amministrazione deve valutare; la valutazione amministrativa resta autonoma rispetto a quella del giudice penale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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