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Sentenza

Sentenza n. 162/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza n. 8 del 17.01.2024 emessa dal Tribunale di Prato, sezione Lavoro, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 189/2023;

Giustizia amministrativa202500382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per due annualità, per complessivi 1.000 euro oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 8 del 17 gennaio 2024 del Tribunale di Prato, sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici oggetto della domanda, nella misura di 500 euro annui, ed era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro equivalente per complessivi 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto anche il pagamento degli interessi legali, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero il 19 gennaio 2024, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Prato il 4 febbraio 2025. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza. In caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha inoltre ritenuto giustificata, in ragione del ritardo già maturato nella corresponsione delle somme dovute, la condanna alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., da applicarsi dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza e da commisurarsi agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, al rimborso del contributo unificato e alla distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, anche d’ufficio, una penalità di mora per il caso di ulteriore ritardo o inadempimento nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30

    termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di ritenere ammissibile l’azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta Docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • DPCM 23 settembre 2015

    Disciplina attuativa della Carta Docente richiamata nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    È richiamato nel giudicato ottemperando quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notificazione previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al contenuto della decisione entro un termine assegnato, nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento.
  • Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato relativo al pagamento di somme può giustificare la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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