Cassazione Penale, Sentenza n. 2061/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione (con riferimento, tra gli altri, agli artt. 594/3 c.p.p., 74 DPR 309/1990 e 416-bis.1 c.p.), sostenendo che la Corte di appello, pur avendo escluso un'aggravante su impugnazione dell'imputata, avrebbe comunque determinato una pena base di entità maggiore rispetto al primo grado (violazione del divieto di reformatio in peius e principio affermato da Sez. Un. n. 40910/2005); 2) violazione di legge con riferimento all'art. 671 c.p.p., deducendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto sindacare e rettificare la pena determinata in sede di cognizione quando questa violi il divieto di cui all'art. 597, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione può correggere la pena solo quando sussista un'illegalità palese (pena non prevista dall'ordinamento o eccedente i limiti di legge) o un errore macroscopico; non è esercizio del giudice dell'esecuzione rivedere valutazioni che attengono alla commisurazione della pena proprie del giudice della cognizione e censurabili con gli ordinari mezzi di impugnazione. Nel caso di specie la variazione del calcolo della pena non era tale da integrare illegittimità o errore macroscopico e ricadeva nella sfera di sindacato tipica del giudice di cognizione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Principio di intangibilità dell'entità della pena stabilita in sede di cognizione; il giudice dell'esecuzione non può modificare la pena irrogata se non nei limiti e nei casi espressamente consentiti dal sistema (deroghe molto limitate).
art. 666, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione e i rimedi; interpretata in senso restrittivo: il giudice dell'esecuzione può rettificare la pena solo per evidenti illegalità o errori macroscopici che incidono sul principio di legalità della pena.
art. 671, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un più ampio potere di sindacato del giudice dell'esecuzione; la Corte però ha escluso che tale norma autorizzi una revisione estesa delle determinazioni di pena che spettano al giudice della cognizione.
art. 1, cod. pen.
Principio di legalità della pena: la pena eseguibile deve trovare fondamento in una norma di legge; tale principio giustifica l'intervento del giudice dell'esecuzione solo quando la pena sia priva di base normativa o eccedente i limiti legali.
art. 25, secondo comma, Cost.
Richiamato quale principio costituzionale collegato alla legalità della pena; contribuisce a delimitare l'ambito d'intervento del giudice dell'esecuzione.
art. 7 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Principio internazionale della legalità penale richiamato per rafforzare il limite all'esecuzione di pene non fondate su norma di legge.
art. 416-bis.1, cod. pen.
Aggravante speciale menzionata nella motivazione: la Corte ha valutato che la quantificazione della pena correlata al riconoscimento di questa aggravante, quando frutto di valutazioni di equivalenza con le attenuanti, rientra nelle scelte del giudice della cognizione e non costituisce motivo di intervento esecutivo salvo illegittimità palese.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Normativa di settore richiamata dal ricorrente (disciplina sostanziale in materia di stupefacenti); la Corte non ha ritenuto che dal richiamo derivi un'illecito penalmente incisivo tale da giustificare il sindacato esecutivo.
art. 69, comma 4, cod. pen.
Norma sul calcolo delle circostanze: menzionata nella controversia in relazione al modo in cui il giudice di primo grado avrebbe computato l'aggravante; la Corte ha ritenuto che eventuali contestazioni su tale valutazione dovessero essere sollevate con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può intervenire sulla pena solo quando emergono illegittimità evidenti (pena non prevista dalla legge o eccedente i limiti legali) o errori macroscopici non altrimenti rimediabili con i normali gradi di impugnazione.
- Gli errori di calcolo o le valutazioni discrezionali del giudice della cognizione (es. bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, quantificazione della pena entro il minimo edittale) sono in linea di massima sindacabili soltanto tramite gli ordinari mezzi di impugnazione e non in sede esecutiva.
- Il divieto di reformatio in peius preserva il condannato dall'aggravamento della pena in sede di appello salvo specifiche condizioni; contestazioni inerenti al rispetto di tale divieto devono essere trattate nel giudizio di impugnazione e non come motivo principale per l'intervento del giudice dell'esecuzione, salvo illcità palese.
- Quando si sospetta che la pena non abbia fondamento normativo o ecceda i limiti di legge, conviene prospettare chiaramente l'illegittimità (con riferimenti normativi e calcoli) per consentire l'intervento esecutivo; altrimenti è preferibile proporre i rimedi ordinari di impugnazione.
- Le valutazioni di equivalenza tra attenuanti e aggravanti e la determinazione della pena base sono scelte tipiche del giudice della cognizione: per modificarle occorre impugnare la sentenza nei termini e modi previsti, non limitarsi ad istanze esecutive.
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