Sentenza del 06/04/2017 n. 314 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Avviso di accertamento - Sottoscrizione atto impositivo da parte del funzionario incaricato - Legittimità Accertamento - Liquidazione della dichiarazione - Previa notifica dell'avviso bonario - Non sempre necessita Accertamento - Avviso di accertamento - Sottoscrizione atto impositivoda parte di dirigente dichiarato decaduto dalla carica funzionale -Validità Accertamento - Liquidazione della dichiarazione - Emissione dell'avviso bonario - Necessita solo quando vi sono incertezze sul contenutodella dichiarazione o nel caso di rettifica dei dati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'avviso di accertamento o l'atto impositivo fosse invalido perché sottoscritto da un dirigente dichiarato decaduto dalla carica o da un funzionario la cui delega non era adeguatamente dimostrata. Contestava inoltre la mancata comunicazione preventiva dell'avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo. La controversia riguardava quindi, da un lato, la riferibilità dell'atto all'Agenzia delle Entrate e la legittimazione del sottoscrittore e, dall'altro, l'obbligatorietà della comunicazione d'irregolarità in caso di omesso versamento di imposte dichiarate.
La decisione
Le contestazioni sono state ritenute infondate. Ai fini della validità dell'atto rileva la sua riferibilità all'Agenzia delle Entrate, non la qualifica dirigenziale del soggetto che lo ha sottoscritto. È inoltre ammissibile la delega della firma a un funzionario, la cui appartenenza all'ufficio competente si presume salvo prova contraria. L'avviso bonario non è necessario quando l'Ufficio si limita a iscrivere a ruolo imposte dichiarate dal contribuente e non versate, poiché in tal caso non vi sono incertezze sul contenuto della dichiarazione né rettifiche dei dati dichiarati. La comunicazione preventiva è invece necessaria, a pena di nullità, quando emergano incertezze interpretative o siano effettuate rettifiche rispetto alla dichiarazione.
Norme richiamate
Articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
La liquidazione automatizzata delle imposte dichiarate può condurre all'iscrizione a ruolo senza preventiva comunicazione d'irregolarità quando si tratta di somme dichiarate e non versate, senza rettifiche o incertezze.
Articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
In materia di IVA, la comunicazione preventiva non è necessaria per il mero omesso versamento di importi risultanti dalla dichiarazione; diventa necessaria quando l'Ufficio modifica i dati o vi siano incertezze sul contenuto dichiarativo.
Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
La comunicazione d'irregolarità tutela il contribuente quando l'esito del controllo non è meramente consequenziale ai dati dichiarati, ma presenta elementi di incertezza o rettifica.
Corte costituzionale, sentenza n. 37/2015
La declaratoria di illegittimità degli incarichi dirigenziali non determina automaticamente l'invalidità degli atti sottoscritti; gli atti possono essere adottati mediante delega a funzionari.
Cassazione, sentenza n. 14195/2000
La validità dell'atto dipende dalla riferibilità all'organo competente e non necessariamente dalla qualifica dirigenziale del sottoscrittore.
Cassazione, sentenza n. 795/2011
L'avviso bonario è necessario quando vi siano incertezze sul contenuto della dichiarazione o rettifiche dei dati, ma non per il semplice omesso versamento di somme dichiarate.
Cassazione, sentenza n. 8342/2012
La delega e la legittimazione del funzionario possono essere verificate in giudizio sotto il profilo dell'esercizio della funzione amministrativa, mentre non rilevano mere questioni interne di organizzazione dell'amministrazione.
Massime di principio
- La validità di un atto tributario dipende principalmente dalla sua riferibilità all'ente competente, non dalla qualifica dirigenziale formale del soggetto che lo sottoscrive.
- La sottoscrizione da parte di un funzionario delegato non invalida l'atto, salvo che il contribuente dimostri l'inesistenza o l'invalidità della delega o l'incompetenza dell'ufficio.
- L'avviso bonario non è sempre obbligatorio: normalmente non occorre quando il Fisco richiede esclusivamente imposte indicate dal contribuente nella dichiarazione ma non pagate.
- L'avviso bonario diventa necessario quando il controllo comporta rettifiche dei dati dichiarati o presenta effettive incertezze interpretative; la sua omissione può comportare la nullità dell'iscrizione a ruolo.
- La contestazione della decadenza o dell'irregolare conferimento di incarichi dirigenziali non comporta automaticamente l'annullamento degli atti tributari sottoscritti, se questi restano riferibili all'amministrazione competente.
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