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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30017/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Brescia del 18/01/2022 che aveva annullato i decreti di sequestro preventivo emessi dal GIP il 12/11/2021 (sequestro finalizzato alla confisca di somme profitto del reato per oltre €500.000 e, per equivalente, di un immobile di proprietà della società Sant'Orsola) e il 03/12/2021 (sequestro di €173.000 ipotizzato per riciclaggio). Il Pubblico Ministero lamentava principalmente la mancata e erronea motivazione sul "periculum in mora" rispetto al decreto 12/11/2021, sostenendo che il Tribunale della libertà avesse confuso il pericolo riferito alla misura impeditiva con quello pertinente al sequestro finalizzato alla confisca e non avesse considerato la natura anticipatoria della misura e il concreto rischio di dispersione del profitto del reato. Il PG aveva chiesto l'annullamento parziale senza rinvio, limitatamente all'annullamento del sequestro dell'immobile, mentre la difesa aveva chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al decreto del GIP del 12/11/2021. Ha affermato che, in base all'orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 36959/24.06.2021), il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p., in relazione all'art. 240 c.p.) richiede una motivazione concisa anche sul "periculum in mora" inteso in senso specifico rispetto alla finalità confiscatoria (ossia la ragione per cui è necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio). Tale pericolo può essere attestato anche con l'indicazione della possibilità che il bene-profito sia disperso, modificato, deteriorato o alienato durante il processo. Il provvedimento impugnato aveva invece richiesto elementi concreti ulteriori collegati alla prosecuzione dell'attività illecita, errore che ha comportato l'annullamento limitato dell'ordinanza circa il decreto 12/11/2021. La Corte ha disposto il rinvio al tribunale di Brescia per nuovo esame, ai sensi dell'art. 324, comma 5 c.p.p.. Il decreto del 03/12/2021 (sequestro à173.000 per riciclaggio) non è stato oggetto di doglianza in Cassazione e quindi non è stato rimosso dalla decisione.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge: richiamata come base formale del motivo relativo a errata applicazione della normativa sul sequestro e sul periculum

  • art. 290 cod. proc. pen.

    Citato nella prospettazione del PM come riferimento alla disciplina delle misure cautelari; contestazione volta a sottolineare errata applicazione della normativa procedurale nella valutazione del periculum

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina del sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la pronuncia rammenta l'obbligo di motivare concisamente anche il "periculum in mora" collegato alla finalità confiscatoria e di spiegare perché è necessaria l'anticipazione degli effetti della confisca

  • art. 240 cod. pen.

    Norma che prevede la confisca e gli oggetti soggetti a confisca; la Corte distingue la finalità confiscatoria da quella impeditiva e richiama la necessità di motivare il periculum in relazione alla natura anticipatoria del sequestro volto a preservare l'effetto della confisca

  • art. 12bis D.Lvo 74/2000

    Richiamato in connessione alla confisca in materia fiscale e alla disciplina dei profitti del reato fiscale; contestazione riguardava sequestro di somme profitto di reato fiscale

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul riciclaggio: il Tribunale della libertà aveva ritenuto insussistente il fumus del reato di riciclaggio con riguardo al decreto del 03/12/2021, decisione non impugnata in Cassazione

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza per il nuovo giudizio: la Corte ha rinviato per nuovo esame al tribunale di Brescia, competente ai sensi di questa disposizione

  • Sezioni Unite, Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (giurisprudenza)

    Principale riferimento giurisprudenziale usato dalla Corte per definire l'onere motivazionale sul "periculum in mora" nel sequestro finalizzato alla confisca: stabilisce che il periculum deve essere inteso in senso confiscatorio (diverso da quello impeditivo) e che è sufficiente indicare la possibilità di dispersione, modificazione o deterioramento del bene per giustificare l'anticipazione della confisca

Massime di principio

  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321 comma 2 c.p.p.) il giudice deve motivare anche il "periculum in mora", ma questo periculum va inteso in senso "confiscatorio" e non come pericolo di protrazione o reiterazione del reato tipico del sequestro impeditivo
  • Non è sempre richiesto che il giudice dimostri con elementi estremamente concreti e specifici la continuazione dell'attività illecita: può essere sufficiente la motivazione che attesti la possibilità che il bene-profìtto sia disperso, modificato, deteriorato o alienato nelle more del processo
  • Quando la motivazione del tribunale si richiama in modo esclusivo a profili tipici del sequestro impeditivo (pericolo di prosecuzione del reato) e trascura la prospettiva anticipatoria della confisca, la decisione è vulnerabile in cassazione
  • Se ve ne sono, elementi indiziari economico-organizzativi (es. rilevante esposizione debitoria verso l'Erario, trasferimenti di immobili tra società del gruppo) possono concorrere a giustificare il pericolo di dispersione del profitto e quindi il sequestro a fini confiscatori
  • Se il provvedimento impugnato annulla un sequestro a fini di confisca senza motivare adeguatamente il periculum in mora, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame al giudice del riesame competente

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