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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08921/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla pena, compreso il diniego della sospensione condizionale, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo un solo motivo: violazione di legge per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Secondo la difesa, la decisione di merito avrebbe erroneamente negato il beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era manifestamente infondato, perché il giudice di merito poteva fondare il giudizio prognostico negativo sulla futura astensione dal reato anche sulla capacità a delinquere desunta da precedenti giudiziari non definitivi. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva valorizzato una precedente condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ritenuta indice di infausta prognosi di recidiva.

Norme richiamate

  • sospensione condizionale della pena

    Il beneficio può essere negato sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole circa la futura astensione dal reato, desumibile anche dalla capacità a delinquere dell'imputato e da precedenti giudiziari non definitivi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare il giudizio prognostico negativo sulla futura commissione di reati anche esclusivamente o prevalentemente sulla capacità a delinquere dell'imputato.
  • Ai fini del diniego della sospensione condizionale, possono essere valorizzati anche precedenti giudiziari non definitivi, se ritenuti significativi della personalità e della prognosi di recidiva.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte ne dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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