Cassazione Civile, Ordinanza n. 19899/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina dall'esecuzione forzata intrapresa da una parte civile, in base a una sentenza penale di condanna per lesioni colpose, nei confronti dei condannati in solido anche per le spese giudiziali liquidate in favore della parte civile. L'esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo che il capo della sentenza penale relativo alle spese non fosse provvisoriamente esecutivo. Il tribunale ha riconosciuto la sussistenza del diritto a procedere esecutivamente al momento dell'iscrizione a ruolo. In appello, la decisione è stata riformata sulla base del principio per cui, nel processo penale, la provvisoria esecutorietà delle disposizioni civili della sentenza non opera automaticamente, a differenza di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c. I ricorrenti hanno censurato tale statuizione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 539, 540 e 541 c.p.p., nonché degli artt. 115 e 282 c.p.c., deducendo che anche il capo sulle spese della parte civile dovesse considerarsi provvisoriamente esecutivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, letto in combinato disposto con l'art. 539 c.p.p., l'art. 540 c.p.p. non attribuisce in via automatica e generalizzata la provvisoria esecutorietà alle statuizioni civili della sentenza penale di condanna; tale effetto non è connaturato al capo sulle spese e richiede una specifica valutazione/discrezionalità del giudice penale, che nel caso non risulta esercitata. La Corte ha richiamato anche la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 540 c.p.p. per mancata previsione di una provvisoria esecutività ex lege delle disposizioni civili. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato; è stata esclusa la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 539 c.p.p.
Richiamato in combinazione con l'art. 540 c.p.p. per escludere che la provvisoria esecutorietà delle statuizioni civili della sentenza penale sia automatica.
art. 540 c.p.p.
La Corte interpreta la norma nel senso che la provvisoria esecutorietà delle disposizioni civili, salvo la provvisionale, non opera ex lege in modo generalizzato ma dipende da una scelta del giudice.
art. 541 c.p.p.
Richiamato dal ricorso tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavi un diverso principio rispetto a quello dell'art. 540 c.p.p.
art. 115 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti nel motivo di ricorso, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la decisione impugnata.
art. 282 c.p.c.
Usato come termine di raffronto: nel processo civile di primo grado la provvisoria esecutorietà è generale e automatica, ma tale regime non si estende per analogia alle statuizioni civili del processo penale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma processuale indicata a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 96, commi III e IV, c.p.c.
La Corte esclude i presupposti per la condanna per responsabilità processuale aggravata e per la sanzione in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 380 bis1 c.p.c.
Indicato per il deposito della motivazione nei termini previsti per la decisione camerale.
Massime di principio
- Nel processo penale, la provvisoria esecutorietà delle statuizioni civili contenute nella sentenza di condanna non opera automaticamente per il solo fatto della pronuncia, ma richiede una specifica attribuzione da parte del giudice, salvo i casi espressamente previsti.
- Il regime delle spese civili liquidate nel processo penale non è sovrapponibile a quello delle sentenze civili di primo grado: non è consentita una equiparazione automatica con l'art. 282 c.p.c. in ragione della diversa struttura e funzione dei due processi.
- Per censurare efficacemente una decisione che esclude la provvisoria esecutorietà di una statuizione civile penale occorre confrontarsi con la ratio decidendi fondata sulla discrezionalità del giudice e sulla diversità del sistema processuale, non limitarsi a un richiamo generico alla disciplina civile.
- La mancanza di un'istanza rivolta al giudice penale per ottenere la provvisoria esecutività può rilevare nel valutare l'insussistenza di un titolo immediatamente azionabile, quando la legge non prevede l'effetto ex lege.
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