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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22321/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifiche bancarie svolte dalla Guardia di Finanza sui conti correnti intestati al contribuente e ad alcuni prossimi congiunti, l'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, recuperando a tassazione redditi ritenuti evasi ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La CTP annullava l'atto, ma la CTR riformava la decisione, ritenendo: irrilevante l'archiviazione del procedimento penale; operante il raddoppio dei termini di accertamento; non superata la presunzione di ricavi non contabilizzati per i versamenti bancari contestati; riferibili al contribuente anche i versamenti su conti intestati alla moglie, priva di redditi dichiarati. Il contribuente ricorreva in cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione delle norme sul raddoppio dei termini, sostenendo che, essendo intervenuta l'archiviazione penale e non essendo configurabile il reato di dichiarazione infedele per difetto delle soglie, il raddoppio non poteva operare; con il secondo contestava l'applicazione della presunzione bancaria al professionista, dopo Corte cost. n. 228/2014, e la valorizzazione di specifici versamenti (operazioni extraconto, incasso collegato a compravendita immobiliare, versamenti sui conti della moglie).

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo solo limitatamente alla ripresa IRAP, rilevando che per tale imposta non opera il raddoppio dei termini di accertamento e che la notifica dell'avviso, relativa al periodo d'imposta 2004, era avvenuta oltre il termine ordinario del 31 dicembre 2009; per tale parte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, annullando l'avviso di accertamento limitatamente alla pretesa IRAP. Ha invece respinto il primo motivo quanto a IRPEF e IVA, ritenendo corretta l'applicazione del raddoppio dei termini in presenza di astratta configurabilità del reato tributario e irrilevante l'archiviazione penale; ha inoltre respinto o dichiarato inammissibile il secondo motivo, confermando la presunzione di ricavi non contabilizzati per i versamenti bancari e la riferibilità al contribuente del conto della moglie in base agli accertamenti di merito. Le spese sono state compensate in parte e poste per il residuo a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, nn. 2) e 7), D.P.R. n. 600 del 1973

    In tema di accertamenti bancari, i versamenti su conti correnti e su altri rapporti/operazioni finanziarie legittimano una presunzione legale di ricavi non contabilizzati; il contribuente può vincerla solo con prova contraria analitica riferita a ciascuna movimentazione contestata.

  • art. 51, comma 2, nn. 2) e 7), D.P.R. n. 633 del 1972

    La presunzione bancaria opera anche ai fini IVA e riguarda i versamenti effettuati sui rapporti finanziari del contribuente.

  • art. 43, D.P.R. n. 600 del 1973

    Per i periodi rilevanti, il raddoppio dei termini di accertamento opera se vi è obbligo di denuncia per reati tributari; per l'IRAP, tuttavia, la disciplina del raddoppio non è applicabile per mancanza del presupposto penale.

  • art. 57, D.P.R. n. 633 del 1972

    In materia IVA, il raddoppio dei termini segue la medesima logica prevista per le imposte dirette, con collegamento all'obbligo di denuncia penale.

  • art. 2, D.Lgs. n. 128 del 2015

    Le modifiche al raddoppio dei termini e la relativa disciplina transitoria non incidono sugli atti già notificati alla data di entrata in vigore del decreto; restano salvi gli effetti degli avvisi e degli altri atti già notificati.

  • art. 1, commi 130, 131 e 132, L. n. 208 del 2015

    La nuova disciplina dei termini ordinari e della transitoria opera per i periodi d'imposta indicati dalla norma; per i periodi precedenti valgono i termini previgenti, salvo il raddoppio nei casi di reato tributario con denuncia tempestiva.

  • art. 4, D.Lgs. n. 74 del 2000

    testo vigente ratione temporis

    Il delitto di dichiarazione infedele era configurabile anche quando gli elementi attivi sottratti all'imposizione fossero inferiori alla soglia assoluta, purché superassero il 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito la controversia, annullando direttamente l'atto impositivo per la parte illegittima.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • In tema di raddoppio dei termini di accertamento per imposte dirette e IVA, è sufficiente l'astratta configurabilità di un reato tributario che imponga la denuncia penale; non rilevano, di per sé, l'archiviazione del procedimento penale, la mancata esercitazione dell'azione penale o l'esito assolutorio o di proscioglimento.
  • Il giudice tributario, se la questione è dedotta, deve verificare con giudizio "ora per allora" la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, anche per escludere usi pretestuosi del raddoppio dei termini da parte dell'Amministrazione.
  • La disciplina del raddoppio dei termini non si applica all'IRAP, poiché per tale imposta non opera un sistema di sanzioni penali collegato alla violazione fiscale; se l'avviso è stato notificato oltre il termine ordinario, la pretesa deve essere annullata per decadenza.
  • In materia di accertamenti bancari, i versamenti sui conti del contribuente integrano una presunzione legale di ricavi imponibili, superabile solo mediante prova contraria specifica e analitica riferita a ciascuna movimentazione contestata.
  • La presunzione bancaria opera anche nei confronti dei professionisti per i versamenti in entrata; la limitazione derivante dalla giurisprudenza costituzionale riguarda i soli prelevamenti, non gli accrediti.
  • I conti formalmente intestati a terzi possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento solo se l'Ufficio dimostra che l'intestazione è fittizia o che, secondo le circostanze concrete, le relative movimentazioni sono sostanzialmente imputabili al contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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