Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-125/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2024. — Association Unedic délégation AGS de Marseille contro V e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel d'Aix-En-Provence. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Copertura da parte degli organismi di garanzia dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro – Esclusione in caso di presa d’atto da parte del lavoratore subordinato della risoluzione del contratto di lavoro. — Causa C-125/23

Giurisprudenza europea62023CJ0125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato la direttiva 2008/94/CE sulla tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro. Ha stabilito che l’organismo di garanzia deve coprire anche i crediti derivanti dalla presa d’atto della risoluzione del contratto da parte del lavoratore, quando questa sia causata da gravi inadempimenti del datore di lavoro e sia giudizialmente riconosciuta come giustificata. È quindi incompatibile con il diritto UE una normativa nazionale che escluda tale copertura solo perché il contratto non è stato risolto formalmente dal curatore, dal liquidatore o dal datore di lavoro.

Tutela dei crediti dei lavoratori insolventi: incompatibilità con la direttiva 2008/94/CE di un’esclusione della garanzia quando la risoluzione del contratto avviene per presa d’atto del lavoratore a causa di gravi inadempimenti del datore di lavoro.

La questione giuridica

Se la direttiva 2008/94/CE consenta a una normativa nazionale di escludere l’intervento dell’organismo di garanzia per le indennità dovute a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro quando il lavoratore abbia preso atto della risoluzione del contratto dopo l’apertura della procedura d’insolvenza; se tale esclusione sia coerente con scopo e lettera della direttiva; se la distinzione basata sull’autore della risoluzione comporti una disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e, in caso affermativo, se sia giustificata.

Principio di diritto

La direttiva 2008/94/CE osta a una normativa nazionale che limiti la garanzia dei crediti non pagati ai soli casi in cui la risoluzione del contratto sia iniziata dal curatore, dal liquidatore o dal datore di lavoro, escludendo invece i casi in cui il lavoratore prenda atto della risoluzione per gravi inadempimenti del datore di lavoro, se il giudice nazionale accerta che tale presa d’atto è giustificata. In una situazione del genere, il lavoratore si trova in una situazione analoga a quella dei lavoratori il cui contratto è risolto su iniziativa del datore di lavoro; la diversa disciplina viola lo scopo di tutela minima della direttiva e non può essere giustificata da esigenze di gestione della procedura concorsuale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 1 direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 2 direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 3 direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 4 direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 11 direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 12 direttiva 2008/94/CE

Tutela dei crediti dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d’appel d’Aix-en-Provence in una controversia tra un organismo di garanzia francese e alcuni lavoratori che avevano preso atto della risoluzione del proprio contratto dopo l’apertura della procedura di risanamento e prima della liquidazione giudiziaria della società datrice di lavoro. La questione centrale è se la direttiva 2008/94/CE consenta di negare la garanzia dei crediti di tali lavoratori per il solo fatto che la cessazione del rapporto è stata formalmente iniziata dal lavoratore.

Fatti e procedimento principale

I lavoratori erano stati assunti con contratti a tempo determinato part-time. Dopo l’apertura della procedura di risanamento giudiziario della società K, essi avevano preso atto della risoluzione del contratto per gravi inadempimenti del datore di lavoro; successivamente la società era stata posta in liquidazione giudiziaria. Il giudice del lavoro aveva qualificato la presa d’atto come produttiva degli effetti di un licenziamento senza causa reale e seria, iscrivendo vari crediti al passivo e dichiarando opponibile la decisione all’AGS di Marsiglia, tenuta in linea di principio a garantirli. L’AGS ha poi contestato la copertura, sostenendo che, secondo l’interpretazione nazionale dell’articolo L. 3253-8 del code du travail, la garanzia non si estende alle risoluzioni avviate dal lavoratore.

Normativa rilevante

La Corte richiama la direttiva 2008/94/CE, in particolare:

  • il considerando 3, che enuncia l’obiettivo di assicurare un minimo di tutela e il pagamento dei diritti non pagati;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, sull’ambito di applicazione ai diritti dei lavoratori subordinati nei confronti di datori di lavoro insolventi;
  • l’articolo 3, che impone agli Stati membri di garantire il pagamento dei diritti non pagati, comprese le indennità dovute a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro se previste dal diritto nazionale;
  • l’articolo 4, che consente agli Stati membri di limitare l’obbligo di pagamento dell’organismo di garanzia;
  • l’articolo 11, che salva la facoltà di introdurre disposizioni più favorevoli;
  • l’articolo 12, che consente misure antiabuso.

Ragionamento della Corte

La Corte respinge innanzitutto l’eccezione dell’AGS sulla propria incompetenza, ricordando che, nel rinvio pregiudiziale, essa interpreta solo il diritto dell’Unione. Conferma poi la ricevibilità delle questioni, poiché la controversia rientra chiaramente nell’ambito della direttiva e la risposta è utile per definire la portata della garanzia.

Nel merito, la Corte osserva che la direttiva non distingue, quanto alla copertura da parte dell’organismo di garanzia, in base all’autore della risoluzione del contratto. I crediti derivanti dalla presa d’atto della risoluzione, quando il giudice nazionale la ritenga giustificata per gravi inadempimenti del datore di lavoro, devono essere considerati indennità dovute a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 3. La direttiva mira a garantire una tutela minima uniforme ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro; una differenza di trattamento basata sul fatto che la cessazione sia stata formalmente “iniziata” dal lavoratore non è compatibile con tale obiettivo quando, in realtà, la risoluzione deriva dai comportamenti del datore di lavoro.

La Corte sottolinea inoltre che il lavoratore che prende atto della risoluzione per gravi inadempimenti del datore di lavoro si trova in una situazione analoga a quella dei lavoratori il cui contratto è risolto su iniziativa del curatore, del liquidatore o del datore di lavoro. Pertanto, l’esclusione della garanzia per la sola origine formale della risoluzione introduce una disparità di trattamento non giustificata dalle esigenze della procedura concorsuale o dalla finalità di continuità dell’attività, che non possono prevalere sullo scopo sociale della direttiva.

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara che la direttiva 2008/94/CE osta a una normativa nazionale che preveda la garanzia dei crediti solo nei casi di risoluzione promossa dal curatore, dal liquidatore o dal datore di lavoro, escludendo i casi di presa d’atto del lavoratore giustificata da gravi inadempimenti del datore di lavoro e riconosciuta dal giudice nazionale. Il principio affermato è che la tutela minima imposta dalla direttiva non può essere neutralizzata da un criterio formale legato all’autore della risoluzione, quando la causa sostanziale dello scioglimento è imputabile all’inadempimento del datore di lavoro.

Come è indicizzato

Materiediritto del lavoroinsolvenza del datore di lavorogaranzia dei crediti retributiviparità di trattamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.