L.R. Lazio 9/2015
Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Lazio sopprime l’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse, trasferendone funzioni, personale, risorse e rapporti alla direzione regionale competente in materia sanitaria, con eventuale attribuzione di funzioni operative al Centro regionale trapianti. La liquidazione è affidata a un commissario nominato entro 10 giorni; la soppressione produce effetti con la deliberazione giuntale finale di liquidazione.
Soppressione dell’Agenzia regionale per i trapianti e internalizzazione delle funzioni
Soppressione dell’Agenzia regionale per i trapianti e internalizzazione delle funzioni
La legge regionale del Lazio dispone la soppressione dell’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse, con l’obiettivo di contenere la spesa, garantire continuità alle funzioni di supporto tecnico nel settore dei trapianti e razionalizzare l’organizzazione amministrativa sanitaria regionale.
Finalità e ambito della riforma
Il provvedimento mira a ottimizzare l’impiego delle competenze tecnico-scientifiche regionali nelle attività di programmazione sanitaria e a perseguire efficienza, trasparenza, economicità e chiarezza organizzativa. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Lazio e incide sull’assetto organizzativo delle funzioni connesse ai trapianti e alle patologie correlate.
Trasferimento delle funzioni alla Regione
Le funzioni e competenze già svolte dall’Agenzia sono trasferite, dalla data della deliberazione prevista per la chiusura della procedura liquidatoria, alla direzione regionale competente in materia di politiche sanitarie. Restano salve le funzioni operative che la medesima deliberazione può attribuire al Centro regionale per i trapianti del Lazio.
Entro 30 giorni dalla deliberazione finale, le funzioni e competenze vengono poi assegnate alle articolazioni interne della direzione regionale mediante atto di organizzazione, in coerenza con quanto stabilito dalla stessa deliberazione.
Commissario liquidatore e fase di liquidazione
Per gestire la soppressione dell’Agenzia, il Presidente della Regione nomina entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge un commissario liquidatore, scelto tra dirigenti regionali o del servizio sanitario regionale con comprovata esperienza. L’incarico dura al massimo 3 mesi e comunque fino all’approvazione della deliberazione finale di cui all’articolo 4, comma 4.
Il commissario può avvalersi di personale regionale, degli enti strumentali regionali e del personale a tempo indeterminato delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. L’incarico è svolto in ragione d’ufficio e non comporta indennità aggiuntive.
Compiti del commissario e documenti di liquidazione
Entro 45 giorni dalla nomina, il commissario deve:
- inventariare i beni mobili e immobili dell’Agenzia, con indicazione di vincoli o destinazioni d’uso;
- ricognire rapporti giuridici attivi e passivi e il contenzioso pendente;
- predisporre il conto consuntivo e il piano di liquidazione;
- compiere ogni attività necessaria alla soppressione.
Il commissario opera secondo il principio contabile OIC 5, per quanto applicabile. Gli atti compiuti sono sottoposti al controllo della Giunta regionale, che riferisce alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute.
Sempre entro 45 giorni dalla nomina, il commissario trasmette alla Regione e alle commissioni consiliari competenti il bilancio iniziale di liquidazione. Entro 45 giorni dall’invio di tale bilancio, trasmette il bilancio finale di liquidazione, che è approvato dalla Giunta regionale, sentite le commissioni competenti, e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Risorse, personale e successione nei rapporti
Sulla base dell’attività liquidatoria e del bilancio di liquidazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti e previa concertazione con le organizzazioni sindacali, la Giunta regionale individua le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie dell’Agenzia da trasferire alla direzione regionale competente in materia di politiche sanitarie.
Gli importi iscritti nel bilancio di liquidazione per le spese di funzionamento dell’Agenzia confluiscono nel bilancio della Regione.
Con l’approvazione della deliberazione finale:
- il commissario liquidatore cessa dall’incarico;
- il collegio dei revisori decade;
- l’Agenzia è soppressa;
- la Regione succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche nei giudizi pendenti, non ancora estinti dalla liquidazione.
Organi dell’Agenzia e regime transitorio
Alla data di assunzione delle funzioni da parte del commissario liquidatore cessano gli organi dell’Agenzia, compreso il commissario straordinario. Il collegio dei revisori resta in carica per tutta la durata della liquidazione, con trattamento economico ridotto del 20%.
La disciplina prevede quindi una fase transitoria di gestione liquidatoria fino alla deliberazione conclusiva della Giunta regionale, che segna la soppressione definitiva dell’ente e il passaggio delle funzioni alla struttura regionale.
Trasparenza e informazione istituzionale
Per garantire continuità e trasparenza nell’esercizio delle funzioni trasferite, il Presidente della Regione trasmette alla commissione consiliare competente in materia di sanità una informativa dettagliata bimestrale sulle attività svolte dalla direzione regionale. L’informativa è pubblicata sui siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.
Abrogazioni e decorrenza dell’efficacia
Dalla data di approvazione della deliberazione finale di liquidazione sono abrogate o cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni regionali che istituivano e disciplinavano l’Agenzia, comprese successive modifiche e norme collegate.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Poiché la soppressione effettiva dell’Agenzia e il regime di successione regionale si perfezionano con la deliberazione finale di cui all’articolo 4, comma 4, la disciplina va letta come una riforma organizzativa con fase liquidatoria temporalmente limitata e ormai conclusa nella sua applicazione pratica.
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