L.R. Lazio 12/2015
Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella Regione Lazio (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rafforza gli strumenti di legalità e trasparenza della Regione Lazio: aggiorna la disciplina dell’Osservatorio tecnico-scientifico, introduce limitazioni ai benefici economici per soggetti che finanziano liste o candidati regionali, istituisce l’Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati e la commissione speciale sulle infiltrazioni mafiose. Alcuni adempimenti e misure erano previsti entro termini specifici (90 giorni, entro il 2015, annualmente).
Tutela della legalità e trasparenza nella Regione Lazio
Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella Regione Lazio
La legge regionale interviene sul sistema di prevenzione della corruzione, della criminalità organizzata e sulla trasparenza dell’azione amministrativa della Regione Lazio. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e modifica, integra e rafforza strumenti già esistenti, oltre a istituire nuovi obblighi di pubblicazione e organi di monitoraggio.
Aggiornamento dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità
La legge modifica la composizione, il funzionamento e gli obblighi di trasparenza dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità istituito dalla normativa regionale previgente.
Vengono aggiornati i componenti dell’Osservatorio, tra cui:
- rappresentanti delle parti sociali rappresentative delle categorie di settore;
- un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio;
- un rappresentante del Comando Legione Carabinieri;
- un rappresentante del Centro operativo di Roma della Direzione investigativa antimafia;
- possibilità di invitare un rappresentante della Direzione distrettuale antimafia alle riunioni.
Per alcuni componenti è richiesta la previa intesa con l’amministrazione di appartenenza; per il presidente e alcuni membri è prevista la previa audizione presso la commissione consiliare competente.
La disciplina delle attività dell’Osservatorio viene precisata anche con riferimento ai municipi di Roma Capitale. Le deliberazioni relative sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Relazioni, pubblicità delle spese e decadenza del presidente
L’Osservatorio deve presentare alla commissione consiliare competente:
- una relazione annuale;
- un rapporto trimestrale sullo stato dei lavori.
La mancata presentazione della relazione comporta la decadenza del presidente dell’Osservatorio. La relazione deve essere predisposta sulla base delle attività svolte.
Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione pubblica sul sito dedicato all’Osservatorio le spese sostenute per il suo funzionamento. Entro il 30 giugno di ogni anno l’Osservatorio pubblica la relazione annuale.
Copertura finanziaria per l’Osservatorio
Gli oneri connessi alle nuove disposizioni trovano copertura nei limiti delle risorse iscritte in bilancio per il triennio 2015-2017, nell’ambito del programma 01 “Organi costituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.
Divieto di concessione di benefici a soggetti che finanziano liste o candidati regionali
La Regione non può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, secondo le modalità da definire con deliberazione consiliare, ad associazioni, società, anche cooperative, e fondazioni che, dall’entrata in vigore della deliberazione attuativa, effettuino erogazioni in denaro superiori a 5.000 euro, oppure conferiscano beni o altre utilità di pari importo, a favore di liste elettorali o candidati alle cariche elettive regionali.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta da presentare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve stabilire:
- le modalità operative di applicazione del divieto;
- il limite temporale di efficacia del divieto;
- le forme di controllo.
La misura si applica, oltre che alla Regione, anche agli enti dipendenti, agli enti del servizio sanitario regionale e agli organismi comunque denominati controllati o partecipati, secondo quanto individuato dalla deliberazione attuativa.
Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati
Presso i siti istituzionali del Consiglio e della Giunta regionale è istituita l’Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, articolata in due sezioni: una per i consiglieri regionali e una per i componenti della Giunta.
Per i consiglieri regionali, compreso il Presidente della Regione, devono essere pubblicati:
- la dichiarazione sulle cariche e incarichi soggetti a divieto di cumulo di indennità o emolumenti;
- la dichiarazione sugli eventuali contributi ricevuti;
- lista di elezione e gruppo consiliare;
- elenco di proposte di legge, deliberazioni, atti di indirizzo e di sindacato ispettivo presentati e sottoscritti;
- quadro delle presenze alle sedute del Consiglio e delle commissioni, con indicazione dei soggetti sanzionati;
- voti espressi in Aula mediante votazione nominale.
Per i componenti della Giunta devono essere pubblicati gli stessi dati relativi a cariche e contributi, oltre al quadro delle presenze alle sedute della Giunta con indicazione dei soggetti sanzionati.
Elenco regionale dei portatori di interessi
La legge prevede che il Consiglio regionale disciplini con legge, entro il medesimo anno, l’istituzione dell’Elenco regionale dei portatori di interessi, con finalità di trasparenza dei processi decisionali e di partecipazione democratica.
Commissione speciale sulle infiltrazioni mafiose e sulla criminalità organizzata
È istituita una commissione speciale sulle infiltrazioni mafiose e sulla criminalità organizzata nel territorio regionale, con funzioni di studio, indagine conoscitiva e approfondimento.
La Commissione deve:
- analizzare la diffusione e la penetrazione della criminalità organizzata nel territorio regionale, anche a livello comunale;
- monitorare possibili infiltrazioni nell’amministrazione regionale e negli enti partecipati o controllati;
- studiare la normativa vigente e formulare proposte legislative, amministrative e organizzative;
- elaborare proposte per promuovere la cultura della legalità;
- monitorare le associazioni impegnate nella prevenzione dei fenomeni criminali e nella promozione della legalità.
La costituzione avviene secondo le regole del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. La Commissione può svolgere audizioni di enti locali, amministratori, organizzazioni imprenditoriali, associazioni e, previa intesa, prefetti, questori, forze dell’ordine e altri organi statali.
La Commissione resta in carica fino alla fine della legislatura e presenta annualmente all’Aula una relazione sull’attività svolta, con eventuali proposte operative, da trasmettere anche alla Commissione parlamentare antimafia.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 29 lug 2015L.R. Lazio 11/2015
- Legge · 15 lug 2015L.R. Lazio 9/2015
- Legge · 15 lug 2015L.R. Lazio 10/2015
- Legge · 26 giu 2015L.R. Lazio 8/2015
- Legge · 12 giu 2015L.R. Lazio 7/2015
- Legge · 28 mag 2015L.R. Lazio 6/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →