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Legge

L.R. Lazio 10/2015

Disposizioni urgenti in materia sanitaria (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 10/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 10/2015 introduce regole urgenti sulla voltura di autorizzazioni e accreditamenti provvisori di strutture sanitarie e sull’allineamento delle strutture private alle procedure di conferma dell’autorizzazione tramite piattaforma informatica. Prevede termini di 60 e 120 giorni in casi specifici e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria

Disposizioni urgenti in materia sanitaria

La legge regionale del Lazio interviene su aspetti urgenti della disciplina delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, con misure relative alla voltura dei titoli autorizzativi e alla conferma dell’autorizzazione all’esercizio tramite piattaforma informatica. La disciplina è applicabile nel territorio della Regione Lazio.

Voltura di autorizzazione e accreditamento provvisorio in caso di trasferimento della struttura

Se, durante il procedimento avviato ai sensi dei commi 18 e seguenti dell’articolo 1 della l.r. 3/2010, le strutture sanitarie interessate sono trasferite, in qualsiasi forma, nella proprietà o nella disponibilità di un altro soggetto, la Regione dispone la voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale provvisorio. La voltura è subordinata alla verifica dei requisiti soggettivi del subentrante.

Contenuto dell’istanza e tempi del provvedimento

Il provvedimento di voltura deve essere adottato entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, anche se non è ancora stata verificata la piena sussistenza dei requisiti oggettivi della struttura o se l’ASL abbia attestato difformità rispetto ai requisiti minimi. L’istanza deve contenere una serie di elementi essenziali, tra cui:

  • la ricostruzione cronologica dei titoli originari di autorizzazione e accreditamento provvisorio;
  • i provvedimenti di riconversione o riorganizzazione che hanno modificato l’assetto della struttura;
  • gli esiti delle verifiche ASL da cui risulti l’eventuale non conformità;
  • l’indicazione delle attività, funzioni o specialità attribuite alla struttura, quale limite massimo acquisibile al completamento dell’adeguamento;
  • la riserva che l’assetto della struttura possa essere ulteriormente modificato da successivi provvedimenti regionali;
  • la previsione che il titolo definitivo sarà rilasciato solo a conclusione degli adeguamenti e dopo le verifiche finali ASL, in coerenza con i provvedimenti di riconversione o rimodulazione;
  • l’avvertenza che la non conformità finale o il mancato rilascio di certificazioni da parte di altri organismi può comportare sospensione totale dell’attività o revoca dei titoli;
  • l’accettazione espressa di tali condizioni da parte del subentrante.

Riorganizzazione regionale rilevante ai fini della voltura

Il processo di riorganizzazione richiamato dalla norma si intende effettuato dalla data di entrata in vigore della legge. La disposizione chiarisce quindi il momento da cui assumono rilievo i provvedimenti regionali di riorganizzazione ai fini dell’indicazione del tetto massimo di attività o specialità acquisibile dalla struttura.

Salvaguardia delle competenze commissariali

Fino al termine della gestione commissariale prevista dalla legge statale n. 191/2009, restano ferme le competenze attribuite al Commissario ad acta e restano validi gli atti adottati in attuazione dei poteri conferiti al medesimo.

Conferma dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture private

Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché i loro titolari, che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 17, della l.r. 9/2010 in relazione all’uso della piattaforma informatica per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, devono presentare domanda di conferma tramite la piattaforma entro 120 giorni dalla riattivazione della stessa. Le modalità operative sono demandate a un successivo provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.

Ambito delle strutture interessate e casi di cessazione

La disciplina sulla conferma si applica anche alle strutture per le quali siano stati adottati provvedimenti di cessazione ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della l.r. 9/2010 e del decreto del Commissario ad acta 1° marzo 2012, n. U00038, purché i soggetti interessati presentino l’apposita istanza nei termini e con le modalità previste.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, avvenuta il 16 luglio 2015.

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