L.R. Lazio 8/2015
Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio disciplina concessioni, attività e pianificazione delle aree demaniali marittime a fini turistico-ricreativi, introducendo SCIA, obblighi di trasparenza e limiti alla fruizione degli arenili. Prevede l’adeguamento del regolamento regionale e dei PUA comunali, con scadenza oggi fissata al 30 settembre 2024 per l’adeguamento dei piani comunali.
Utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative nel Lazio
Utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative nel Lazio
La legge interviene sull’organizzazione dell’uso del demanio marittimo nel Lazio per finalità turistiche e ricreative, modificando la disciplina regionale del turismo balneare. Il provvedimento incide soprattutto su concessioni, periodo di apertura delle attività, trasparenza amministrativa, pianificazione degli arenili e sanzioni.
Durata delle concessioni e impostazione generale
La durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative è rinviata alla normativa statale vigente. Viene inoltre corretto un riferimento procedurale nella disciplina regionale sulle concessioni, sostituendo il termine “adottato” con “approvato con deliberazione”.
Tipologie di arenili e periodo di apertura delle attività
La classificazione delle aree demaniali include ora espressamente:
- spiagge libere con servizi;
- spiagge libere.
Per favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistica, l’utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative può avere durata annuale, salvo quanto previsto nell’atto di concessione. Le strutture di facile rimozione eventualmente presenti sull’area concessa possono restare allocate per tutto il periodo di durata della concessione, se autorizzate dal comune su istanza del concessionario e se munite di tutti i titoli abilitativi e degli atti di assenso richiesti dalla normativa vigente.
Esercizio delle attività e SCIA
Lo svolgimento delle attività oggetto di concessione è subordinato alla presentazione della SCIA allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), ove attivato, oppure alla competente struttura del comune concedente.
La SCIA deve contenere, in particolare:
- l’ubicazione della struttura;
- il periodo di apertura;
- le dichiarazioni sostitutive che attestano il possesso dei requisiti prescritti, compresi quelli relativi alla somministrazione di alimenti e bevande.
È inoltre imposto al concessionario:
- l’obbligo di esporre al pubblico una tabella con i prezzi aggiornati;
- l’obbligo di disporre di un sito web dedicato, sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso e la documentazione relativa alla SCIA presentata.
Trasparenza delle concessioni e pubblicità dei dati
I comuni devono pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni identificative delle concessioni demaniali marittime di propria competenza, nonché i canoni concessori e l’imposta regionale dovuta.
In particolare devono essere resi disponibili:
- località;
- titolare della concessione;
- tipologia concessoria;
- planimetria.
Devono essere pubblicati anche i dati già oggetto di pubblicazione nell’albo regionale richiamato dalla legge regionale n. 14/1999.
La mancata pubblicazione preclude l’accesso alle agevolazioni finanziarie regionali destinate ai comuni del litorale. I comuni devono inoltre attivare procedure di evidenza pubblica per:
- il rilascio di nuove concessioni;
- l’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;
- il subingresso, nei casi previsti dal codice della navigazione.
Sanzioni e regime repressivo
La disciplina sanzionatoria viene aggiornata sostituendo il riferimento alla “dichiarazione d’inizio di attività” con la SCIA. Viene inoltre inasprita la sanzione pecuniaria prevista per la violazione, portandola da 2.000 a 4.000 euro. I richiami interni alle sanzioni sono ricalibrati sui soli commi rimasti vigenti.
Pianificazione regionale e comunale del demanio marittimo
La Giunta regionale deve adeguare il regolamento regionale sulle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Nelle more, per definire “spiagge libere con servizi” e “spiagge libere” si continuano ad applicare le definizioni del regolamento vigente.
Entro 30 giorni dall’adeguamento del regolamento, la Regione deve adottare il piano regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo (PUA regionale), seguendo la procedura di valutazione ambientale strategica nella fase preparatoria.
I comuni devono poi adottare o adeguare i propri piani di utilizzazione degli arenili (PUA) in conformità al PUA regionale entro il termine oggi fissato al 30 settembre 2024; in precedenza il termine era indicato al 31 dicembre 2023. Se il termine decorre inutilmente, la Regione può esercitare i poteri sostitutivi.
Quote di libera fruizione e vincoli sulle concessioni
I comuni devono riservare alla pubblica fruizione almeno il 50% dell’arenile di propria competenza. Se non rispettano tale quota, devono individuare nel PUA modalità e criteri per raggiungerla; in mancanza, l’approvazione del PUA può essere rinviata per ulteriori accertamenti.
Fino all’approvazione o all’adeguamento del PUA comunale, i comuni che non assicurano la quota minima non possono rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, neppure temporanee o stagionali.
Su spiagge libere e spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione dei servizi di balneazione non può comunque impedire la libera fruizione dell’arenile.
Nella pianificazione della quota, i comuni devono anche garantire una presenza equilibrata di spiagge libere e spiagge libere con servizi, prevedendo in ciascun ambito omogeneo quote di entrambe le tipologie pari almeno al 20%, fermo restando il rispetto della quota minima del 50% di arenile per la libera fruizione.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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