Sentenza n. 11039/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 10344/2025, resa all’esito del giudizio di cui al ricorso R.G. n. 10866/2024, pubblicata in data 16.10.2025, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10344/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione, mediante la Carta elettronica del docente. Ha dedotto la mancata attribuzione del beneficio e il persistente silenzio del Ministero, nonostante la definitività del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, l'assegnazione di un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione al Ministero, la definitività della sentenza da eseguire e la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché il Ministero non aveva dimostrato di avere attribuito alla ricorrente il beneficio riconosciuto dal giudice ordinario e non aveva giustificato la propria inerzia. Il giudice ha ribadito che l'amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, residuando eventualmente una limitata discrezionalità soltanto sulle modalità esecutive. Il ricorso è stato accolto; al Ministero è stato ordinato di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione, assicurando l'attribuzione dei benefici e il pagamento delle somme riconosciute. È stato nominato, per il caso di inutile decorso del termine, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, destinato a operare per ulteriori 60 giorni previa richiesta della ricorrente e previa verifica dell'eventuale adempimento tardivo. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro oltre accessori. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero in relazione alla persistente inerzia amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il procedimento di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa l'adozione delle misure necessarie a conseguire l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso consente la proposizione dell'azione esecutiva.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Modifica la disciplina del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, commi 121 e ss., l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica del docente quale beneficio economico destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Richiamato quale fondamento per la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data in cui il beneficio doveva essere accreditato fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di assicurare al ricorrente vittorioso il conseguimento concreto degli effetti favorevoli riconosciuti da una pronuncia giurisdizionale definitiva e illegittimamente non attuati dall'amministrazione.
- L'amministrazione è obbligata a conformarsi al giudicato e non può sottrarsi all'adempimento invocando ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'esecuzione, ma soltanto, in via limitata, sulle modalità concrete di adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione che non dimostri l'avvenuto adempimento né fornisca giustificazioni integra inottemperanza quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine, previa richiesta dell'interessato e verifica dell'eventuale adempimento tardivo.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta individuando un dirigente dell'amministrazione obbligata, anche con facoltà di delega e senza compenso, per assicurare l'attuazione sostitutiva del giudicato.
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