Sentenza n. 2212/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza n. 1079/2024, pubblicata il 14/11/2024, R.G. n. 1147/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza n. 1079/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018-2021/2022 e condannato il Ministero all'attivazione del beneficio per complessivi € 2.500
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Avellino, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio della carta elettronica previsto dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero all'attivazione del beneficio per complessivi € 2.500. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato notificato e depositato nel rispetto dei termini processuali; la sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria risultava passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero quale titolo esecutivo. Erano inoltre decorsi i 120 giorni previsti per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi dell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato la regolarità della notifica e del deposito, l'attestazione del passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'avvenuto adempimento, gravante sul Ministero quale debitore ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della DGOSV, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dall'attestazione della perdurante inottemperanza e ponendo a carico del Ministero il compenso commissariale, liquidato in € 500. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, determinandola in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto: essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l'effettivo adempimento oppure, in mancanza, alla scadenza del termine di 60 giorni assegnato al Ministero, momento dal quale il ricorrente potrà attivarsi per l'insediamento del commissario. Le spese del giudizio, pari a € 700 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Disciplina il ricorso per l'ottemperanza e i relativi presupposti processuali, verificati dal giudice con riferimento alla sentenza passata in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato all'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali
La penalità di mora può essere applicata anche per l'inottemperanza a condanne al pagamento di somme di denaro; ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, e non è manifestamente iniqua se commisurata agli interessi legali.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il termine per il deposito del ricorso è stato applicato nella misura dimezzata prevista per il rito camerale.
art. 115, comma 2, c.p.a.
La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale può valere quale titolo esecutivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L'azione esecutiva per somme di denaro nei confronti della pubblica amministrazione non può essere iniziata prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
art. 2697 c.c.
Grava sul Ministero debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto risultante dal titolo esecutivo, quale l'avvenuto adempimento.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono state poste a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione destinataria non abbia spontaneamente adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può ordinare l'adempimento entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta.
- In assenza di prova dell'adempimento, spetta all'amministrazione debitrice dimostrare il fatto estintivo del diritto riconosciuto dal giudicato, secondo la regola generale sull'onere della prova.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche all'inottemperanza di condanne al pagamento di somme di denaro, poiché svolge una funzione sanzionatoria e coercitiva e non risarcitoria.
- Per le condanne pecuniarie, l'astreinte può essere quantificata in misura pari agli interessi legali; tale misura non è manifestamente iniqua. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento oppure alla scadenza del termine assegnato per adempiere, quando il ricorrente può chiedere l'insediamento del commissario ad acta.
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