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Sentenza

Sentenza n. 882/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'accertamento - dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MASE e, per quanto di loro competenza, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del MIC, in relazione all'istanza presentata da Green Frogs Vecchienna S.r.l., ai sensi dell'art. 23 D.lgs. n. 152/2006, per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) riguardante il progetto di costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 34 MWp denominato "Vecchienna", sito nel comune di Castelnuovo di Cecina (PI); - e per la conseguente condanna del MASE a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 D.lgs. n. 152/2006; nonché sin d'ora - per la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia del MASE a porre in essere tale adempimento.

Giustizia amministrativa202600455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di VIA relativa a un impianto agrivoltaico di potenza pari a 34 MWp

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proponente VIA)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato un'istanza di VIA statale per un progetto rientrante tra quelli PNIEC. Dopo la procedibilità dell'istanza, le consultazioni pubbliche, le richieste istruttorie e il deposito delle integrazioni, la seconda consultazione si è conclusa il 17 settembre 2025. Da allora il procedimento è rimasto fermo presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. La società ha dedotto la violazione dei termini perentori previsti dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 per la predisposizione dello schema di provvedimento e per l'adozione della VIA, nonché la violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990 e dei principi di buon andamento, imparzialità e certezza dei tempi dell'azione amministrativa. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Le amministrazioni non hanno fornito una giustificazione idonea: il MASE si è limitato a comunicare che la documentazione era stata trasmessa alla Commissione e che il provvedimento sarebbe stato adottato al termine dell'istruttoria, senza indicare tempi o attività ulteriori.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal MASE, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e, per quanto di competenza, dal Ministero della Cultura. Ha ritenuto scaduti il termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione per la predisposizione dello schema, quello di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione e il termine complessivo di centosessanta giorni per la conclusione del procedimento. L'art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 qualifica tali termini come perentori, sicché la loro inosservanza integra silenzio-inadempimento e rende doverosa l'adozione di un provvedimento espresso. I criteri di priorità previsti dall'art. 8 del medesimo decreto hanno funzione organizzativa e non derogano ai termini perentori, né consentono una sospensione o dilazione implicita dei procedimenti relativi a progetti non prioritari; neppure il numero elevato delle istanze o le difficoltà organizzative interne possono giustificare il ritardo. Il giudice ha ordinato alla Commissione di predisporre lo schema, senza vincolo sul contenuto, e alla Direzione Generale del MASE di adottare gli atti conseguenti entro quaranta giorni dalla ricezione del riscontro del Ministero della Cultura. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo pro tempore del Dipartimento dello Sviluppo Sostenibile del MASE, assegnandogli venti giorni. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la presentazione dell'istanza di VIA; la società ha presentato l'istanza ai sensi di tale disposizione.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la fase di consultazione pubblica; la conclusione della consultazione rileva ai fini del decorso dei termini per la predisposizione dello schema di VIA.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni [...] adotta il provvedimento di VIA.

    Stabilisce i termini per la predisposizione dello schema da parte della Commissione e per l'adozione del provvedimento finale di VIA; nel caso concreto tali termini risultavano ampiamente scaduti.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

    La perentorietà dei termini rende illegittima l'inerzia dell'amministrazione e impone la conclusione espressa del procedimento.

  • art. 8 d.lgs. 152/2006

    I criteri legislativi di priorità nella trattazione dei progetti svolgono una funzione organizzativa e non derogano ai termini perentori di conclusione della VIA, né autorizzano sospensioni o dilazioni implicite.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione il dovere di concludere il procedimento entro il termine previsto; la disciplina speciale della VIA rafforza tale obbligo qualificando i termini come perentori.

  • art. 31 c.p.a.

    Consente l'azione avverso il silenzio quando sussiste un obbligo normativo di provvedere entro un termine definito; l'azione è stata ritenuta ammissibile e fondata.

  • art. 117 c.p.a.

    È la disposizione processuale in base alla quale è stato proposto il ricorso contro il silenzio-inadempimento.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di VIA relativi ai progetti soggetti al regime speciale dell'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, i termini per la predisposizione dello schema di provvedimento e per l'adozione della VIA sono perentori e il loro superamento integra silenzio-inadempimento.
  • I criteri di priorità nella trattazione dei progetti previsti dall'art. 8 del d.lgs. n. 152/2006 hanno funzione organizzativa e non possono derogare ai termini legali perentori di conclusione della VIA, né determinare la sospensione o la dilazione implicita dei procedimenti relativi a progetti non prioritari.
  • L'elevato numero delle istanze, le difficoltà organizzative interne e l'aggravio delle funzioni non giustificano il mancato rispetto dei termini perentori del procedimento di VIA e non possono ricadere a danno del privato istante.
  • Accertata l'illegittimità del silenzio su un'istanza di VIA, il giudice può ordinare agli organi competenti di concludere il procedimento entro un termine assegnato, senza predeterminare il contenuto della decisione amministrativa, e può nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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