Cassazione Civile, Ordinanza n. 27967/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente medico dipendente dell'azienda sanitaria locale aveva ottenuto in appello la condanna della datrice di lavoro pubblica al pagamento dell'indennità di pronta disponibilità per un periodo pluriennale, nella misura di euro 41,32 per turno, in applicazione di un accordo integrativo aziendale recepito da una delibera del 1999, anziché nella misura inferiore di euro 20,66 prevista dal contratto collettivo nazionale. La corte territoriale aveva ritenuto che la contrattazione integrativa aziendale, anche alla luce del CCNL del 31.5.2005, potesse rideterminare l'importo dell'indennità senza ulteriori condizioni. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 17, commi 7 e 9, 55, comma 1, CCNL 2002/2005 per l'Area della Dirigenza Medica e 51, comma 4, CCNL 1998/2001, sostenendo che la maggiorazione dell'indennità in sede decentrata è possibile solo se vi sia copertura finanziaria, mediante integrazione del fondo o destinazione di risparmi a tale finalità, condizione che la sentenza impugnata non aveva considerato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Richiamando il proprio orientamento più recente, ha affermato che il potere della contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l'indennità di pronta disponibilità incontra un limite nella complessiva disponibilità del fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro. Ha quindi escluso che il lavoratore potesse fondare il diritto alla maggiore indennità su una delibera aziendale del 1999 di recepimento di un accordo integrativo risalente, in mancanza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che ne confermasse la validità e ne verificasse la compatibilità con le risorse disponibili. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda originaria del dirigente medico. Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione giuridica.
Norme richiamate
artt. 17, commi 7 e 9, CCNL 2002/2005 Area Dirigenza Medica
La rideterminazione in aumento dell'indennità di pronta disponibilità in sede decentrata è ammessa solo entro i limiti fissati dalla disciplina contrattuale e dalla disponibilità del fondo accessorio.
art. 55, comma 1, CCNL 2002/2005 Area Dirigenza Medica
Il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro costituisce il limite finanziario entro cui può operare la contrattazione integrativa per aumentare l'indennità.
art. 51, comma 4, CCNL 1998/2001 Area Dirigenza Medica
La disciplina nazionale dell'indennità resta il parametro di base, superabile solo nei limiti e con le condizioni previste dalla contrattazione integrativa successiva.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Il precedente di legittimità richiamato viene utilizzato per confermare il principio di diritto e per respingere l'eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente.
Massime di principio
- La contrattazione integrativa aziendale può rideterminare in aumento un'indennità prevista dal contratto collettivo nazionale solo se tale intervento è compatibile con le risorse effettivamente disponibili nel fondo destinato al trattamento accessorio.
- Un atto aziendale o una delibera di recepimento di un accordo integrativo non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla maggiorazione dell'indennità se manca un successivo aggiornamento contrattuale che ne confermi l'efficacia e ne verifichi la copertura finanziaria.
- Quando il giudice di merito omette di considerare il limite delle risorse finanziarie posto dalla disciplina collettiva, l'interpretazione che riconosce automaticamente la maggiorazione dell'indennità è erronea e va cassata.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, rigettando la domanda originaria una volta escluso il diritto azionato.
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