Cassazione Civile, Ordinanza n. 38503/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un processo civile, presentata ai sensi della legge n. 89 del 2001. La domanda era stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello per tardività, perché depositata oltre il termine semestrale decorrente, secondo il giudice di merito, dal deposito della decisione della Corte di cassazione che aveva definito il giudizio presupposto. Il richiedente ha poi proposto ricorsi successivi, incluso un ricorso per revocazione contro la precedente decisione di legittimità, e ha sostenuto che il termine semestrale per proporre la domanda Pinto dovesse decorrere non dal deposito della sentenza della Cassazione, ma dalla definitività della decisione sul ricorso per revocazione, o comunque dalla scadenza del termine per proporre tale rimedio. Con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello che aveva rigettato l'opposizione al decreto di inammissibilità, sono stati proposti tre motivi, trattati unitariamente, tutti volti a sostenere che la precedente sentenza di cassazione non fosse definitiva fino alla definizione o alla scadenza del termine per la revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente contrario all'orientamento consolidato secondo cui, nei procedimenti di equa riparazione conclusi innanzi alla Corte di cassazione con rigetto, inammissibilità o decisione nel merito, il termine semestrale di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001 decorre dalla data di deposito della decisione della Corte di cassazione, che segna il passaggio in giudicato del provvedimento conclusivo del procedimento presupposto. La pendenza del termine per la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non impedisce tale decorrenza. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché il Ministero non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. n. 89 del 2001, art. 4
Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento presupposto; quando il giudizio presupposto si è chiuso davanti alla Corte di cassazione, la decorrenza è individuata nel deposito della decisione della Corte.
art. 391-bis c.p.c.
La possibilità di proporre revocazione contro la decisione della Corte di cassazione non sospende né differisce la decorrenza del termine semestrale previsto per la domanda Pinto.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata definita in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, quando il procedimento presupposto si conclude con una decisione della Corte di cassazione, il dies a quo del termine semestrale per proporre domanda ex legge Pinto coincide con la data di deposito della decisione di legittimità.
- La pendenza del termine per proporre revocazione contro la sentenza di cassazione non incide sulla definitività rilevante ai fini dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001.
- Un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una tesi già smentita da un orientamento consolidato della Corte può essere dichiarato inammissibile per manifesta contrarietà alla giurisprudenza di legittimità.
- Quando il resistente non svolge attività difensiva nel giudizio di legittimità, può essere esclusa la statuizione sulle spese; resta però ferma l'applicazione delle disposizioni sul contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38454/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38456/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38457/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38460/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38462/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38463/2021 del 06/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →