Sentenza n. 13720/2026 - Roma, Sezione 2B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere AGCOM n. 414/22/CONS e n. 416/22/CONS, relative alla determinazione, alle modalità e al versamento del contributo dovuto per l’anno 2023 dai soggetti operanti nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l’assoggettamento all’obbligo contributivo previsto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 177/2021 e determinato dalle delibere AGCOM, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio del Paese d’origine e della libera circolazione dei servizi sanciti dalla direttiva 2000/31/CE, dal d.lgs. n. 70/2003, dalla direttiva 2006/123/CE e dall’art. 56 TFUE; il difetto assoluto di attribuzione e la carenza di potere dell’AGCOM; l’assenza di adeguata base giuridica e di causa del contributo; la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, uguaglianza, capacità contributiva, riserva di legge, trasparenza, buon andamento e stretta corrispondenza tra contributi richiesti e costi dell’Autorità; il difetto di istruttoria e motivazione, la disparità di trattamento e il divieto di doppia imposizione; l’omessa notifica alla Commissione europea. In subordine ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e la rimessione alla Corte costituzionale. AGCOM ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario e ha chiesto la sospensione impropria del giudizio in attesa del rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 714/2026.
La decisione
Il TAR ha respinto sia l’istanza di sospensione impropria sia l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che la questione sottoposta al Consiglio di Stato alla Corte di giustizia riguardasse un diverso profilo, relativo all’assoggettamento contributivo delle imprese operanti nel video on demand, mentre il presente giudizio concerneva la compatibilità dell’obbligo imposto a un prestatore stabilito in altro Stato membro con il principio del Paese d’origine. Ha inoltre affermato la giurisdizione amministrativa, poiché l’impugnazione riguardava direttamente atti generali dell’AGCOM attuativi della disciplina impositiva e la sussistenza stessa del potere dell’Autorità, non un singolo atto tributario. Nel merito ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri. Il contributo era imposto alla ricorrente quale prestatore di servizi della società dell’informazione non stabilito in Italia e rientrava nell’ambito della direttiva 2000/31/CE. L’esenzione prevista dall’art. 3, paragrafo 3, della direttiva per il settore del diritto d’autore è stata interpretata restrittivamente: il contributo, costituendo un meccanismo di autofinanziamento dell’Autorità e non una disciplina sostanziale del diritto d’autore, non rientra nell’esenzione. L’obbligo contributivo limitava quindi la libera circolazione dei servizi provenienti dallo Stato membro di stabilimento, in violazione dell’art. 3 della direttiva e-commerce. Il TAR ha disapplicato l’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 177/2021 nella parte in cui includeva tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi della società dell’informazione non stabiliti in Italia e ha annullato, nei limiti dell’interesse della ricorrente, le delibere impugnate e i relativi allegati. Spese compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. 177/2021
Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie [...] gli adempimenti di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono finanziati mediante il contributo di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico [...] dei prestatori di servizi della società dell’informazione [...]
La disposizione è stata disapplicata, in parte qua, perché incompatibile con il principio del Paese d’origine nella misura in cui assoggetta al contributo prestatori di servizi della società dell’informazione non stabiliti in Italia.
art. 1, commi 65 e 66, l. 266/2005
Costituisce la base normativa generale del contributo destinato al finanziamento dell’Autorità, la cui determinazione concreta è affidata alle deliberazioni dell’AGCOM.
art. 3, paragrafi 2 e 3, direttiva 2000/31/CE
Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell’informazione provenienti da un altro Stato.
Il paragrafo 2 sancisce il principio del Paese d’origine e impedisce l’imposizione di obblighi aggiuntivi ai prestatori stabiliti in un altro Stato membro. La deroga relativa al diritto d’autore deve essere interpretata restrittivamente e non comprende un contributo destinato all’autofinanziamento dell’Autorità.
art. 1, direttiva (UE) 2019/790
La presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive [...] 2000/31/CE [...]
La direttiva Copyright non esclude l’applicazione della direttiva e-commerce al settore interessato.
art. 3, d.lgs. 70/2003
Richiamato quale disposizione nazionale di attuazione del principio del Paese d’origine e della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.
art. 21-septies l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per il difetto assoluto di attribuzione; il giudice ha accolto la censura sostanziale di incompatibilità eurounitaria e ha disposto la disapplicazione della norma nazionale presupposta, senza fondare autonomamente la decisione sulla nullità dell’atto.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata esaminata nel contesto dell’istanza di sospensione impropria, ma non è stata accolta perché la questione già rimessa dal Consiglio di Stato riguardava un diverso profilo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la celebrazione da remoto dell’udienza straordinaria.
Massime di principio
- Il principio del Paese d’origine previsto dall’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE impedisce a uno Stato membro di imporre a un prestatore di servizi della società dell’informazione stabilito in un altro Stato membro obblighi aggiuntivi, compresi obblighi contributivi, per attività rientranti nell’ambito coordinato dalla direttiva.
- L’esenzione relativa ai diritti d’autore prevista dall’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31/CE, in quanto deroga a una regola generale di libera circolazione, deve essere interpretata restrittivamente e non comprende una misura che non disciplina sostanzialmente il diritto d’autore, ma istituisce un meccanismo di finanziamento dell’autorità nazionale di regolazione.
- La direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore non pregiudica l’applicazione della direttiva 2000/31/CE; pertanto, gli obblighi nazionali adottati in attuazione della disciplina sul diritto d’autore devono comunque rispettare il principio del Paese d’origine quando incidono sui prestatori di servizi della società dell’informazione.
- La contestazione della legittimità di un atto generale dell’autorità di regolazione che determina un contributo, quando investe la stessa sussistenza del potere di imporlo a un soggetto stabilito in altro Stato membro, appartiene alla giurisdizione amministrativa e non integra una controversia tributaria relativa a un singolo atto impositivo.
- Il giudice amministrativo può disapplicare la norma nazionale presupposta nella parte incompatibile con il diritto dell’Unione europea e, per l’effetto, annullare gli atti amministrativi applicativi limitatamente alla posizione del ricorrente.
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