Sentenza n. 4620/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione cautelare quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il giudizio di non idoneità della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, di cui al provvedimento del 12 marzo 2025, codice ID 1814892, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea al “Concorso per l’assunzione di 1306 Allievi Agenti della Polizia di Stato”, per la diagnosi di “Disturbo dell’adattamento”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198, ed esclusa dal concorso; 2) i relativi verbali della Commissione, atti e accertamenti, anche sotto forma di test, presupposti, preparatori e connessi all’accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità della ricorrente; 3) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, le “Modalità per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato”; 4) ove occorra e per quanto di ragione, l’art. 12, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “i giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso”; 5) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierna ricorrente a essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale; quanto ai motivi aggiunti del 18 agosto 2025, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il decreto del 20 maggio 2025, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore centrale della Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al “Concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.306 allievi agenti, successivamente ampliato a 2.127 unità”; 2) la graduatoria di merito dei vincitori del “Concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.306 allievi agenti, successivamente ampliato a 2.127 unità”, approvata con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 20.05.2025, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica per disturbo dell'adattamento, con conseguente esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché la successiva graduatoria di merito nella parte lesiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo aver superato la prova scritta e le prove di efficienza fisica del concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, veniva giudicata non idonea dalla Commissione medica per la diagnosi di disturbo dell'adattamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 8, lettera b), del D.M. n. 198/2003, ed esclusa dalla procedura. Impugnava il giudizio, i verbali e gli atti presupposti, nonché la graduatoria successivamente approvata, deducendo eccesso di potere per errore e carenza dei presupposti di fatto, travisamento, manifesta ingiustizia, illogicità, irragionevolezza, istruttoria carente, assenza di patologia clinicamente rilevante e di compromissione funzionale, violazione degli obblighi di obiettività, trasparenza e riproducibilità, nonché difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. A sostegno delle censure produceva relazioni specialistiche dell'unità di salute mentale dell'ASL e di uno psicologo, attestanti l'assenza di disturbi psicopatologici attuali, richiamava la precedente idoneità conseguita in un analogo concorso e depositava un certificato del medico curante. Il TAR disponeva una verificazione tecnica affidata al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri; la verificazione confermava la diagnosi di disturbo dell'adattamento e il giudizio di non idoneità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha qualificato le valutazioni delle Commissioni mediche in materia di idoneità psico-fisica come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile non per il semplice dissenso dell'interessato, ma in presenza di manifesta contraddittorietà, macroscopica inattendibilità, errori nei presupposti o evidente carenza istruttoria, che devono essere supportati da elementi concreti e convincenti. Nel caso concreto, la documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente costituiva un principio di prova sufficiente a giustificare la verificazione, ma non era idonea a superare l'esito dell'accertamento tecnico disposto dal giudice, che aveva confermato la diagnosi dell'Amministrazione. Il Collegio ha ritenuto congrua, seppure sintetica, la motivazione del giudizio di non idoneità e ha escluso errori, travisamenti, carenze istruttorie o illogicità. Ha inoltre ritenuto non decisiva la precedente idoneità in un diverso accertamento, potendo il disturbo essere insorto successivamente oppure non essere stato rilevato in precedenza; ha considerato non dirimente il certificato del medico di base, perché proveniente da soggetto non specialista, e non sufficiente la relazione dell'ASL, anche alla luce degli elementi ivi contenuti e della diversa valutazione emersa dalla verificazione. Le spese del giudizio sono state compensate, mentre quelle della verificazione tecnica sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 5 D.M. 30 giugno 2003, n. 198
Le cause di inidoneità al servizio nella Polizia di Stato sono disciplinate dall'art. 5 D.M. 30 giugno 2003, n. 198.
La disposizione costituisce il riferimento regolamentare per l'individuazione delle cause di inidoneità al servizio nella Polizia di Stato.
art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 8, lettera b), D.M. 30 giugno 2003, n. 198
Disturbi dell'adattamento.
Il disturbo dell'adattamento rientra tra le patologie dell'apparato neuro-psichico costituenti causa di inidoneità.
art. 25, comma 2, l. 1° aprile 1981, n. 121
Tali requisiti devono essere posseduti in maniera continuativa.
I requisiti di idoneità richiesti per il servizio nella Polizia di Stato devono sussistere continuativamente.
artt. 193, 194 e 198 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La Polizia di Stato, ai fini dell'accertamento delle cause di inidoneità, si avvale degli organi sanitari del Ministero della Difesa.
Le disposizioni individuano la base normativa dell'utilizzo degli organi sanitari del Ministero della Difesa per gli accertamenti di idoneità.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Apposita verificazione tecnica.
Le norme consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per acquisire un accertamento qualificato su questioni specialistiche.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Obbligo di motivazione del provvedimento.
Il giudizio di non idoneità, pur sintetico, è legittimo quando espone in modo congruo la ragione dell'esclusione e risulta corroborato dagli accertamenti istruttori.
artt. 3 e 97 Cost.
Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.
Nel caso concreto non è stata ravvisata la violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento, poiché il giudizio medico è risultato fondato su presupposti attendibili e su un'istruttoria adeguata.
Massime di principio
- Le valutazioni delle Commissioni mediche in materia di idoneità psico-fisica per l'accesso alla Polizia di Stato costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo quando siano dimostrati, con elementi concreti e convincenti, errori nei presupposti, manifesta contraddittorietà, macroscopica inattendibilità o evidente carenza istruttoria.
- La produzione di certificazioni e relazioni sanitarie di parte può costituire principio di prova sufficiente a giustificare una verificazione tecnica, ma non impone al giudice di preferirle alla valutazione della Commissione, soprattutto quando la verificazione confermi il giudizio di non idoneità.
- Una motivazione sintetica del giudizio di non idoneità psico-fisica è sufficiente quando individui la diagnosi posta a base dell'esclusione e trovi conferma negli accertamenti tecnici e nella documentazione istruttoria acquisita.
- La precedente idoneità conseguita in un diverso accertamento concorsuale non esclude la legittimità di una successiva dichiarazione di non idoneità, poiché la patologia può essere insorta successivamente oppure non essere stata rilevata nel precedente esame.
- Un certificato del medico di base, privo di specifica competenza specialistica in materia psichiatrica, non è di per sé idoneo a smentire il giudizio della Commissione medica concorsuale fondato su test psicodiagnostici e colloquio diretto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 541/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 542/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 41/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 555/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 556/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 557/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →