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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 795 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Cartella di pagamento - Regolarità della notifica senza relata .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notificazione è stata ritenuta valida. Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, quando la cartella è notificata direttamente a mezzo posta, l'avviso di ricevimento costituisce prova sufficiente dell'attività notificatoria. Non è necessaria una relata autonoma, poiché l'ufficiale postale documenta l'esecuzione della notificazione su richiesta del soggetto legittimato e attesta la consegna al destinatario o al soggetto autorizzato a riceverla.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la notificazione della cartella di pagamento fosse invalida perché eseguita a mezzo posta senza una separata relata di notificazione. La questione riguardava quindi se l'assenza della relata rendesse nullo o inesistente l'atto notificato.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. 602/1973

    La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante invio postale con avviso di ricevimento. In tale modalità, l'avviso di ricevimento documenta l'avvenuta notificazione e non è richiesta una separata relata, purché risulti la regolarità della consegna.

Massime di principio

  • La notificazione di una cartella di pagamento effettuata direttamente a mezzo posta non è invalida per il solo fatto che manchi una relata autonoma.
  • L'avviso di ricevimento può svolgere la funzione probatoria della relata, attestando l'invio, la consegna e l'identità del destinatario o del consegnatario legittimato.
  • Per contestare efficacemente la notificazione occorre dimostrare specifiche irregolarità nella consegna, nell'individuazione del destinatario o nella legittimazione del soggetto notificante; la mera assenza della relata non è sufficiente.
  • La regolarità della notificazione deve essere valutata in concreto sulla base dell'avviso di ricevimento e delle modalità previste dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973.

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