Cassazione Civile, Ordinanza n. 33373/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la debenza di contributi alla Gestione separata ex L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, riferiti all'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009 da un avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa forense per mancato raggiungimento del reddito utile all'insorgenza dell'obbligo. I giudici di merito avevano dichiarato prescritti i contributi, ritenendo tardiva la richiesta dell'INPS perché notificata il 30.6.2015 e assumendo come scadenza del pagamento il 16.6.2010, senza applicare il differimento previsto dal d.P.C.M. 10.6.2010. Con l'unico motivo l'INPS ha denunciato violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt. 2935 c.c. e 18 del d.l. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 111 del 2011, sostenendo che il termine di pagamento era slittato al 6.7.2010 e che, quindi, la pretesa non era prescritta al momento dell'avviso notificato il 30.6.2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato prescritti i contributi e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, affinché riesamini la decorrenza della prescrizione applicando il principio per cui il termine di pagamento era differito al 6 luglio 2010. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
individua l'obbligo contributivo alla Gestione separata per i soggetti ricompresi nella previsione normativa.
d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, lett. a)
ha differito il termine di pagamento dei contributi al 6 luglio 2010; il differimento riguarda tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla scadenza del termine di pagamento prorogato.
art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 111 del 2011
richiamato dall'INPS a sostegno della censura sulla decorrenza del termine prescrizionale e sulla legittimità della pretesa contributiva.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997
letto in combinato disposto con il d.P.C.M. 10 giugno 2010 per individuare il dies a quo del termine prorogato.
art. 380 bis c.p.c.
norma procedurale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Il differimento del termine di versamento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, non soltanto a quelli effettivamente assoggettati a tale regime fiscale.
- Quando una proroga normativa sposta in avanti il termine di pagamento, anche il dies a quo della prescrizione contributiva si sposta conseguentemente.
- Se il giudice di merito ignora un termine di pagamento prorogato da norma speciale e fa decorrere la prescrizione da una data anteriore, la decisione è cassabile per violazione di legge.
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