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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13183/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno 2009, fondato su un PVC della Guardia di Finanza relativo a una società operante nel commercio di cuoio e pellame, ritenuta emittente fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode carosello. Dopo il rigetto del ricorso del contribuente in primo grado, la CTR ha confermato l’annullamento dell’atto, ritenendo che, poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese e non vi era stato riparto finale, non potesse essere imputata al soggetto intimato una responsabilità quale liquidatore, salvo colpa nel mancato pagamento dei debiti tributari. L’Agenzia ha proposto tre motivi di ricorso: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c. e norme processuali tributarie e costituzionali; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) violazione/falsa applicazione dell’art. 2495, comma 2, c.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente escluso la responsabilità del liquidatore, nonostante questi fosse anche socio unico e amministratore unico della società, e dunque unico responsabile della gestione e della mancata tenuta della documentazione contabile obbligatoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, era comprensibile e non apparente; ha accolto il terzo motivo, ritenendo errata l’esclusione della responsabilità del liquidatore alla luce dell’art. 2495, comma 2, c.c. e delle norme richiamate sulla responsabilità del liquidatore; ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la censura di nullità per motivazione apparente è infondata se dalla sentenza è comunque percepibile il ragionamento decisorio

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo relativo alla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo relativo alla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 6 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo relativo alla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 11, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro sul dovere di motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il "minimo costituzionale" della motivazione è violato solo se la motivazione manca, è solo apparente, è contraddittoria in modo irriducibile o incomprensibile

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato sia per il vizio di motivazione apparente sia per l’omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    i creditori insoddisfatti possono far valere i crediti verso il liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi; non vi è successione del liquidatore nei debiti tributari della società estinta, ma può sorgere una responsabilità autonoma

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato quale base della responsabilità autonoma del liquidatore nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla legge

  • art. 22 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per l’obbligo di tenuta della documentazione contabile

  • art. 2214 c.c.

    richiamato per l’obbligo di tenuta delle scritture contabili

  • art. 2200 c.c.

    richiamato per gli obblighi connessi alla tenuta della contabilità e alla disciplina dell’impresa

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere la ratio decidendi; non basta che sia sintetica o non condivisibile.
  • Nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, il liquidatore non succede automaticamente nei debiti tributari sociali: l’atto impositivo nei suoi confronti richiede la verifica di un titolo autonomo di responsabilità.
  • La responsabilità del liquidatore verso i creditori insoddisfatti presuppone la colpa nel mancato pagamento del debito sociale; non è sufficiente la sola esistenza del debito della società estinta.
  • Quando la parte è anche socio unico, amministratore unico e liquidatore unico, il giudice deve valutare la sua posizione complessiva nella gestione societaria e gli obblighi di tenuta della contabilità ai fini dell’accertamento della responsabilità.
  • L’omesso esame di un fatto decisivo resta assorbito se il motivo che investe la regola di diritto applicata conduce comunque alla cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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